L’art. 1, commi da 898 a 904, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. ‘Legge di Stabilità 2016’), ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio), elevando da euro 1.000 a euro 3.000 il limite previsto per le operazioni di:
– trasferimento di denaro contante;
– trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
– trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la norma dispone:
“è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila”.
Oltre la nuova soglia di €. 3.000 deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti che avvengono con i suddetti mezzi, pagamenti che devono pertanto avvenire esclusivamente attraverso strumenti nominativi (bonifici bancari o postali, carte di debito, carte di credito, etc.).
In definitiva, la situazione attuale prevede:
– il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici), quando oggetto di trasferimento, è un valore pari o superiore ad euro 3.000. Tale divieto non opera se il trasferimento avviene per il tramite di Istituti di Credito, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
– l’incremento del limite da euro 2.500 ad euro 3.000, per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell’attività di cambiavalute;
– il mantenimento della soglia di euro 1.000 per la rimessa di denaro (i cd. ‘money transfer’) e per l’emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di Non Trasferibilità e senza l’indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera).
L’evoluzione temporale dei limiti all’utilizzo del contante, previsti dalla normativa antiriciclaggio, viene sintetizzata nella Tabella che segue:
Riferimenti Normativi | Decorrenza Dal | Limite |
art. 1 D.L. n. 143/1991 | 09/05/1991 | Lire 20.000.000 |
conversione in Euro | 01/01/2002 | €. 10.329,14 |
art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 | 26/12/2002 | €. 12.500,00 |
art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 | 30/04/2008 | €. 5.000,00 |
art. 32, D.L. n. 112/2008 | 25/06/2008 | €. 12.500,00 |
art. 20, D.L. n. 78/2010 | 31/05/2010 | €. 5.000,00 |
art. 2, D.L. n. 138/2011 | 13/08/2011 | €. 2.500,00 |
art. 12, D.L. n. 201/2011 | 06/12/2011 | €. 1.000,00 |
art.1, co. 898 ss. L. n. 208/2015 | 01/01/2016 | €. 3.000,00 |
Per le seguenti categorie di operazioni non mutano le previgenti ‘soglie’:
Pagamenti rateizzati
Nel caso in cui un contratto preveda un corrispettivo superiore a tremila euro e le parti abbiano convenuto un pagamento rateizzato, ciascuna rata potrà essere pagata in contanti purché singolarmente di importo non superiore ad euro 2.999,99.
Tale accordo, quindi, consente di superare il limite di pagamento con strumenti tracciabili.
Tuttavia, per evitare che tale accordo si presti come una elusione al divieto di uso del contante, è necessario anche che:
– il pagamento a rate sia connaturale alla natura stessa del contratto;
– per ogni singolo pagamento va conservata la disposizione scritta dei contraenti (sul contratto, o anche nel corpo della fatturazione) circa la corresponsione e l’accettazione del versamento.
Nel caso in cui al contrario manchi un accordo espresso ed in forma scritta tra le parti, il pagamento in più tranche di un’unica prestazione il cui valore complessivo eccede euro 3.000 non può essere effettuata in contanti.
Alla ricorrenza delle predette condizioni, sarà pertanto possibile, ad esempio, pagare una fattura di euro 6.100 (euro 5.000 + Iva 22%) in quattro rate di euro 1.525.
In definitiva, risultano ammessi, anche se superiori al limite previsto (di euro 3.000):
Risulta comunque vietato suddividere i pagamenti secondo modalità artificiose rimanendo sempre all’amministrazione il potere di verificare la sussistenza o meno di divisioni fittizie.
Pagamenti di imposte e di somme dovute per legge
Il limite di euro 2.999,99 all’uso dei contanti vale anche per i pagamenti di imposte e tasse e per tutti i pagamenti dovuti per legge.
Assegni bancari e postali
Gli assegni bancari e postali potranno continuare ad essere emessi privi di clausola di intrasferibilità solo per importi inferiori ad euro 1.000. Ciò in quanto, le nuove disposizioni, non hanno apportato modifiche all’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, sulla trasferibilità degli assegni. Per questi ultimi permarrà l’obbligo di indicare il nome (o la ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità a partire dall’importo di euro 1.000.
Prelievi e versamenti dal e sul conto corrente bancario o postale
I versamenti ed i prelievi in conto corrente restano liberamente eseguibili. La normativa sulla ‘tracciabilità’ non si applica infatti a tali operazioni.
Ai fini del controllo in materia di antiriciclaggio, l’Istituto di credito può chiedere chiarimenti sull’utilizzo del contante, ma non si può opporre dal prelevamento, a prescindere dal valore dell’importo prelevato, purché non superiore ad euro 12.500.
Retribuzioni ai dipendenti
Per i dipendenti del settore privato, è possibile effettuare il pagamento della retribuzione per contanti nel nuovo limite di euro 3.000. Tale pratica viene comunque sconsigliata, perché non consente di per sé di provare l’avvenuto pagamento, cosa che il bonifico o ad esempio l’assegno bancario al contrario permette.
Per i dipendenti del settore pubblico al contrario permane il limite di euro 1.000 precedente.
Pagamenti della P.A.
Tutti i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione devono avvenire con strumenti tracciabili se di importo superiore ad euro 999,99.
Sanzioni
Per le violazioni dell’obbligo relativo al pagamento in contante al di sopra delle soglie vigenti consentite è prevista una specifica sanzione amministrativa che può andare dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
La sanzione comunque non può mai essere inferiore a 3mila euro; mentre per le violazioni del suddetto obbligo che superano importi pari a 50mila euro, la sanzione minima prevista viene incrementata di cinque volte.
Inoltre, il professionista che viene a conoscenza della commessa violazione, è tenuto a inoltrarne comunicazione alle autorità preposte, pena l’applicazione, in suo capo, di una sanzione pecuniaria che va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, prevedendo sempre un minimo di 3mila euro.
Viaggi all’estero con somme di denaro superiori ad euro 10.000
L’attraversamento della frontiera con somme di denaro al seguito va effettuato osservando le rigide norme valutarie, che prevedono l’obbligo di effettuare una dichiarazione del denaro che fisicamente viene trasportato, se lo stesso risulta d’importo superiore ad euro 10.000.
Tali informazioni possono essere utilizzate dalle autorità preposte (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza) al fine di effettuare controlli e accertamenti in materia valutaria e/o fiscale.
Il frazionamento dell’operazione non esonera il soggetto dall’obbligo di dichiarare il denaro trasferito all’estero. Anche colui che ‘esporta’ tante piccole somme di denaro d’importo complessivo superiore ad euro 10.000 nell’anno solare, deve rendere noto il volume di denaro trasferito all’estero, che andrà dichiarato nella dichiarazione annuale dei redditi, nel quadro RW.
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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