TASSAZIONE DIVIDENDI DAL 1° GENNAIO 2018

 

..:: LA TASSAZIONE DIVIDENDI DAL 1° GENNAIO 2018

 

La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ovvero assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

La tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni qualificate – percepiti da persone fisiche non in regime di impresa – viene pertanto ‘parificata’ al regime in precedenza previsto per le sole partecipazioni ‘non qualificate’

Come noto, le partecipazioni si considerano ‘qualificate’ se superano uno dei seguenti limiti, relativi alla percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria od alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:

  • S.p.a. quotate in borsa od al mercato ristretto: partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale.
  • S.p.a. non quotate ed altri soggetti IRES (esempio S.r.l.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria od al 25% del capitale sociale o del patrimonio;
  • Società di persone: partecipazioni superiori al 25% del capitale.

Nei casi i) ed ii) è sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti perché la partecipazione sia considerata qualificata.

Per gli utili conseguiti a partire dal 2018 e distribuiti a partire dal 2019 sono pertanto previste le seguenti regole:

  1. a) Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%. In tale ipotesi i dividendi non confluiranno nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.
  2. b) Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%). Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF.
  3. c) Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% (ovvero, esenzione del 95%).

Nella Tabella seguente riepiloghiamo il diverso trattamento imponibile nel tempo dei dividendi distribuiti da società IRES:

Esercizio 2007

(Ires 33%)

Esercizi 2008-2016

(Ires 27,5%)

Esercizio 2017

(Ires 24%)

Esercizio 2018

(Ires 24%)

Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni qualificate) Dividendi imponibili per il 40% Dividendi imponibili per il 49,72% Dividendi imponibili per il 58,14% Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni non qualificate) Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,5% Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,50% fino al 2011; del 20% dal 2012 al 30/6/2014; del 26% successivo Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%
Imprese individuali e Società di persone Dividendi imponibili per il 40% Dividendi imponibili per il 49,72% Dividendi imponibili per il 58,14% Dividendi imponibili per il 58,14%
Società di capitali e soggetti IRES Dividendi imponibili per il 5% Dividendi imponibili per il 5% Dividendi imponibili per il 5% Dividendi imponibili per il 5%
Società residenti in ‘paradisi fiscali’ (salvo interpello) Dividendi imponibili per il 100% Dividendi imponibili per il 100% Dividendi imponibili per il 100% Dividendi imponibili per il 100%

 

La nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 prevede un regime transitorio, ovvero: “per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”.

Tale regime transitorio comporta che relativamente alle persone fisiche non imprenditori, fino al 31 dicembre 2022, per i dividendi maturati sino all’esercizio 2017 compreso, si dovrà operare nel modo seguente:

  • tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 33%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 27,50%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (periodo in cui l’aliquota IRES è del 24%).

A partire dai dividendi conseguiti dall’esercizio 2018 si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%, ai soci sia titolari di partecipazioni qualificate che non.

In definitiva, gli utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere tassati secondo il regime previgente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote progressive ordinarie Irpef ed alle addizionali regionali e comunali.

In particolare, considerando l’aliquota del 43% prevista per i redditi superiori ad euro 75.000 e considerando l’incidenza dell’addizionale regionale del 1,73% (regione Marche) e dell’addizionale dello 0,80% (comune Porto Sant’Elpidio), si determina un’aliquota complessiva del 45,53%, con una tassazione dei dividendi in base al vecchio regime (in vigore fino al 31 dicembre 2022) pari a:

  • 18,21% per i dividendi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (40%*45,53%);
  • 22,64% per i dividendi prodotti dal 2008 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (49,72%*45,53%);
  • 26,47% per i dividendi prodotti nel 2017 (58,14%*45,53%).

Dalla simulazione operata emerge che per i redditi superiori ad euro 75.000, l’applicazione delle vecchie regole potrebbe pertanto risultare più conveniente, in relazione ai dividendi prodotti fino al 31 dicembre 2016 (per quelli prodotti nel 2017 si determina una situazione di sostanziale neutralità tra il vecchio ed il nuovo regime).

A maggior ragione, il vecchio regime di tassazione risulta senz’altro più conveniente da un punto di vista fiscale, per i contribuenti con reddito imponibile inferiore a 75mila euro, con aliquote progressive Irpef più basse.

In particolare, l’applicazione del previgente regime (si ripete, possibile fino al 31 dicembre 2022) può risultare più vantaggiosa per gli utili più ‘datati’, ovvero quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Si ricorda infatti che, i dividendi distribuiti nel corso del periodo transitorio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022) si considerano formati:

– prioritariamente con dividendi prodotti fino al 31 dicembre 2007,

– poi con quelli formatisi fino al 31 dicembre 2016 e poi,

– con i dividendi conseguiti nell’esercizio 2017.

In definitiva, le imprese che hanno riserve di utili prodotti in esercizi molto ‘datati’ debbono valutare attentamente la convenienza di avvalersi della normativa transitoria, procedendo a distribuire gli stessi ai soci, prima del 31 dicembre 2022. Dopo quest’ultima data infatti, tutti i dividendi – senza distinzione – saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall’esercizio di formazione.

Un altro aspetto da tenere presente riguarda il caso delle società che abbiano già deliberato la distribuzione di dividendi nel corso del 2017 (od in esercizi precedenti), ma che non abbia ancora provveduto al loro pagamento.

La disciplina transitoria sopra ricordata, si applica infatti alle distribuzioni di dividendi ‘deliberate’ a partire dal 1° gennaio 2018.

Ciò significa che, nel caso di delibera di distribuzione del dividendo adottata nel 2017 (od in esercizi precedenti), all’atto del pagamento nel corso del 2018 od in esercizi successivi, occorrerà applicare il nuovo regime di assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta del 26% sia in relazione alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate.

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(pubblicato in data 21 gennaio 2018)

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