ALIQUOTA IVA 10% ANCHE PER L’ASPORTO E LA CONSEGNA A DOMICILIO

..:: ALIQUOTA IVA 10% ANCHE PER L’ASPORTO E LA CONSEGNA A DOMICILIO.

Alla luce dei vari D.P.C.M. in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, che si sono susseguiti in maniera spesso confusa e disordinata, le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar, pub, etc.) hanno dovuto subire chiusure e forti limitazioni allo svolgimento dell’attività, che appaiono del tutto ingiustificate, in considerazione del fatto che si tratta di attività che si sono già fatte carico di ingenti oneri legati alla prevenzione dei rischi di diffusione del contagio da Covid-19.

A fronte dei divieti introdotti è rimasta consentita unicamente la ristorazione con consegna a domicilio (cd. ‘delivery’) e la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (cd. ‘take away’).

In data 18 novembre 2020, il sottosegretario al M.E.F. Villarosa, in risposta a un question time in Commissione Finanze alla Camera, proposto dalla Lega, ha evidenziato che l’aliquota I.V.A. 10%, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, trova applicazione anche all’asporto ed alla consegna a domicilio.

Si tratta di una precisazione rilevante, in quanto in precedenza l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata in maniera diversa sulla questione.

Ai sensi del n. 121, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata ad aliquota I.V.A. del 10%.

L’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, con riferimento all’aliquota IVA applicabile alla cessione ed alla somministrazione di alimenti e bevande, ha affermato che: “in merito all’applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 633/1972 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni. La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di ‘prestazioni di dare’ e ‘restazioni di fare’ (cfr. Ris. n. 103 del 2016). Inoltre, mentre la ‘somministrazione di alimenti e bevande’ è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la ‘cessione’ dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto”.

In definitiva, l’Agenzia Entrate in precedenza riteneva che:

  • la somministrazione di alimenti e bevande (ossia, ad esempio, la cena consumata al ristorante) andava soggetta ad I.V.A. con aliquota 10%;
  • la cessione dei medesimi beni, oggetto di asporto o di consegna a domicilio, andava assoggettata all’aliquota I.V.A. propria del singolo bene alimentare ceduto: in altri termini, ad aliquota del 4%, del 10% o del 22% applicabile ai beni alimentari venduti.

Il fatto di assoggettare la cessione di alcuni beni ad aliquota 22% determinava come conseguenza un’evidente sensibile riduzione delle marginalità ritraibili, oppure un maggior prezzo da applicare all’asporto, rispetto alla somministrazione presso il ristorante; ed inoltre, una complicazione ed un aggravio degli oneri fiscali ed amministrativi di ‘fatturazione’ dell’operazione ed individuazione dell’aliquota IVA correttamente applicabile.

Come sopra riferito, lo scorso 18 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a un question time in Commissione Finanze alla Camera, ha evidenziato l’applicabilità dell’aliquota I.V.A. 10%, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, anche all’asporto o alla consegna a domicilio, nei seguenti termini:

Allo stato attuale, tenuto conto della riduzione dei coperti per il rispetto degli ingenti vincoli igienico sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione abitualmente svolta dagli stessi. Alla luce di quanto suesposto entrambe le ipotesi possono rientrare nell’applicazione delle aliquote ridotte”.

In conclusione, fugando i dubbi in precedenza esistenti, viene chiarito che dovrà essere applicata l’aliquota I.V.A. 10% non solo alla somministrazione, ma anche all’asporto ed alla consegna a domicilio.

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata in data 20 novembre 2020)

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