La Legge n. 178/2020 ha riaperto nuovamente il termine (al 30 giugno 2021) per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2021.
La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva che si rende dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 30 giugno 2021.
Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Sono pertanto interessati alla disposizione agevolativa:
i) le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
ii) le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
iii) gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
iv) i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
La Circolare Agenzia Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
La rivalutazione delle quote di partecipazione delle società, risulta nel tempo regolamentata dalle normative che si indicano nella Tabella che segue (un apposita colonna indica anche il diverso ‘costo’ della rivalutazione nel tempo):
DATA DI RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI | NORMA | DATA PERIZIA | COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE | DATA VERSAMENTO IMPOSTA |
1° gennaio 2002 | Artt. 5 e 7 della L. n. 448 del 28.12.2001 | 30 settembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2002 |
1° gennaio 2002 | Art. 4, co. 3, del D.L. 24.09.2002, n. 209, convertito dalla L. n. 265/2002 | 16 dicembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 maggio 2003 |
1° gennaio 2003 | Art. 2, comma 2, del D.L. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge n. 27/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 marzo 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 6 bis del D.L. n. 355/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 1, co. 376 Legge n. 311 del 2004 | 30 giugno 2005 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2005 |
1° gennaio 2005 | D.L. 203 del 2005 art 11 quaterdecies | 30 giugno 2006 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2006 |
1° gennaio 2008 | Art. 1, co. 91, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 | 30 giugno 2008 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2008 |
1° gennaio 2010 | Art. 2, co. 229, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 | 2 novembre 2010 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 2 novembre 2010 |
1° luglio 2011 | Art. 7, co. 2, lett da dd) a gg), D.L. n. 70 del 12 maggio 2011 | 30 giugno 2012 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2012 |
1° gennaio 2013 | Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012 | 30 giugno 2013 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2013 |
1° gennaio 2014 | Art. 1, commi 156-157, Legge n. 147/2013 | 30 giugno 2014 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2014 |
1° gennaio 2015 | Art. 1, commi 626-627, Legge n. 190/2014 | 30 giugno 2015 | 8% qualificate, 4% non qualificate | 30 giugno 2015 |
1° gennaio 2016 | Art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015 | 30 giugno 2016 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2016 |
1° gennaio 2017 | Art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016 | 30 giugno 2017 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2017 |
1° gennaio 2018 | Art. 1, commi 997-998, Legge n. 205/2017 | 30 giugno 2018 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2018 |
1° gennaio 2019 |
Art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018 |
30 giugno 2019 |
11% qualificate, 10% non qualificate |
30 giugno 2019 |
1° gennaio 2020 | Art. 1, commi 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020’) | 30 giugno 2020 | 11% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2020 |
1° luglio 2020 | Legge n 77/2020 del 17 luglio 2020 (Decreto cd. ‘Rilancio’, D.L. n. 34/2020) | 16 novembre 2020 | 11% sia qualificate che non qualificate | 16 novembre 2020 |
1° gennaio 2021 | Legge n. 178/2020 (cd. ‘Legge di Bilancio 2021) | 30 giugno 2021 | 11% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2021 |
In particolare la predetta normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2021, a condizione che che entro il 30 giugno 2021 venga redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’11%.
La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale; il valore della partecipazione alla data del 30 giugno 2021 va individuato con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.
La perizia può essere asseverata sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l’Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio.
La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.
Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente.
Nel caso in cui il costo sia sostenuto dalla società oggetto della perizia, lo stesso deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni.
In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto notarile di trasferimento della stessa.
In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.
Infatti, la normativa consente di corrispondere un’imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario a volte alquanto ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria. A tale ultimo riguardo si sottolinea che, fino al 31 dicembre 2017, la tassazione ordinaria in capo alle persone fisiche titolari di quote societarie vedeva la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate. Le partecipazioni qualificate venivano tassate con le aliquote Irpef ordinarie su una parte dell’imponibile (nel 2017 con aliquota Irpef variabile dal 23% al 43% sul 58,14% dell’imponibile); le partecipazioni non qualificate invece con ritenuta secca al 26% sul 100% dell’imponibile.
Dal 2018, invece, è stata disposta l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche. Di conseguenza, i dividendi e le plusvalenze realizzate vengono tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile. Le nuove disposizioni introdotte dai commi da 999 a 1.002 dell’articolo 1, della Legge n. 205 del 2017, si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Con la ‘riforma’ sopra richiamata disposta dalla cd. ‘Legge di Bilancio 2018’, l’operazione di rivalutazione delle quote di partecipazione ha perso una parte della convenienza che rivestiva in vigenza della precedente normativa.
Esemplificando: una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l., rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale (partecipazione qualificata), avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000. In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza rientra fino al 31 dicembre 2018 tra i cd. ‘Redditi Diversi’ da indicare in sede di dichiarazione dei redditi (Unico PF) assoggettandola a tassazione ordinaria (con aliquote progressive Irpef variabili per scaglioni dal 23% al 43%). La rivalutazione della quota attuata prima del 30 giugno 2021, ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 55.000, ossia euro 500.000 x 11%), consente un cospicuo ed evidente risparmio di imposta.
A partire dal 1° gennaio 2019 per effetto della nuova normativa, le plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%. Pertanto nell’esempio si renderà dovuta un’imposta sostitutiva di euro 124.800, che sebbene più onerosa dell’imposta dovuta in sede di rivalutazione, riduce sensibilmente il risparmio di imposta in precedenza conseguibile.
L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’11%.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2021, od in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 30 giugno 2022 e la terza rata il 30 giugno 2023.
Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.
Il modello F24 andrà compilato nella sezione Erario, utilizzando le modalità esemplificate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’anno di riferimento da indicare è il “2021“.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.
L’articolo 5 della Legge n. 448/2001, ‘istitutiva’ della normativa in parola, al comma 1, dispone che: “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 (leggasi ora 1° gennaio 2017), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,….. a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi…”.
l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.
Per meglio ‘apprezzare’ il vantaggio di operare la rivalutazione delle quote di partecipazione societarie, occorre considerare il trattamento fiscale riservato alternativamente alla cessione delle medesime quote ‘ordinariamente’, quali Redditi di Capitali. In particolare:
i) nel caso di partecipazione qualificata: la base imponibile della plusvalenza realizzata è stabilita nella misura del 58,14% (misura stabilita dal 2018 in relazione alla riduzione al 24% dell’aliquota IRES; D.M. 26/05/2017), nella misura dal 49,72% della plusvalenza realizzata fino al 31 dicembre 2017; o dal 40% se realizzata fino al 31 dicembre 2008. Su tale plusvalenza si applica l’Irpef, per scaglioni progressivi di reddito, l’addizionale regionale e l’addizionale comunale; dal 1° gennaio 2019 la plusvalenza realizzata su partecipazioni qualificate viene tassata con l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 26% (essendo stata abrogata la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate).
ii) nel caso di partecipazione non qualificata: trova applicazione in tutti i casi l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza lorda.
La rivalutazione delle quote di partecipazione risulterà pertanto conveniente quando la plusvalenza conseguita dalla cessione risulta superiore al 38,46% per le partecipazioni qualificate (e superiore al 42,30% per le partecipazioni non qualificate). Infatti, il confronto va fatto tra l’aliquota del 26% applicabile dal 1° gennaio 2019 e l’aliquota dell’11% previsto per la rivalutazione delle partecipazioni.
Esempio: ipotizziamo il possesso di una partecipazione qualificata del valore di euro 100.000; tale partecipazione viene ceduta al prezzo di euro 173.334, con plusvalenza di euro 73.334 (173.334 – 100.000), pari al 42,30%.
In caso di tassazione con imposta sostitutiva del 26%, risulterà dovuto l’importo di euro 19.067 (ovvero: euro 73.334 x 26%).
In caso di rivalutazione (con applicazione dell’aliquota dell’11%) si renderà dovuto un importo di euro 19.067 (ovvero: euro 173.334 x 11%).
Pertanto, la rivalutazione operata ‘costerà’ quanto l’imposta sostitutiva che si rende comunque dovuta; pertanto risulterà non conveniente, anche in considerazione del fatto che – in caso di opzione per la rivalutazione – occorre sostenere il costo della predisposizione di una perizia giurata.
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2021 – redditi 2020). Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione (sanzione da euro 250 ad euro 2.000, ex D.Lgs. n. 158/2015).
L’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 ha previsto la possibilità di ‘computo’ di quanto pagato nel caso di effettuazione di una precedente rivalutazione. In particolare, è stata prevista la facoltà di imputare alla seconda rivalutazione l’imposta già assolta per attuare quella in precedenza effettuata. Si ritiene che tale norma sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini di rivalutazione, sebbene manchi nella proroga un richiamo specifico. In via esemplificativa si determinerà la seguente situazione:
– Prima rivalutazione effettuata nel 2013: valore euro 100.000 – imposta dovuta 4% = euro 4.000
– Seconda rivalutazione effettuata nel 2021: valore euro 150.000 – imposta dovuta 11% = euro 16.500
Sarà possibile imputare il primo versamento di euro 4.000 a deconto dell’importo dovuto per la Seconda rivalutazione, effettuando il versamento di euro 12.500 (ossia euro 16.500 – euro 4.000).
Nel caso in cui il valore della seconda rivalutazione risulti inferiore a quello della prima rivalutazione, viene però esclusa la possibilità di rimborso dell’eccedenza.
Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.
L’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad Interpello n. 308 del 3 settembre 2020, ha chiarito che il sistema multilaterale di negoziazione AIM ITALIA (ossia il mercato di Borsa Italia dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita) rientra nell’ambito del mercato negoziato e pertanto, le azioni delle aziende ivi quotate non possono usufruire della rivalutazione.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa con ultimo aggiornamento del 20 febbraio 2021)
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.