RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 1° SETTEMBRE 2024: NUOVO FOGLIO EXCEL (aggiornato alle modifiche D.Lgs. 87/2024, cd. ‘Decreto Sanzioni’)

..:: RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 1° SETTEMBRE 2024: NUOVO FOGLIO EXCEL (aggiornato alle modifiche D.Lgs. 87/2024, cd. ‘Decreto Sanzioni’).

IL NUOVO FOGLIO DI CALCOLO EXCEL (.XLS) AGGIORNATO CON IL CALCOLO DELLA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI LEGALI 2,50% IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 E CON LE NUOVE SANZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1° SETTEMBRE 2024. 

(il file consente il calcolo del Ravvedimento sia relativamente ai mancati versamenti con data di scadenza fino al 31 agosto 2024, che dei mancati versamenti che hanno scadenza a partire dal 1° settembre 2024 (e che quindi ‘beneficiano’ della sanzione amministrativa ridotta al 25%); la nuova versione aggiornata tiene conto – come le precedenti – del regime sanzionatorio previsto per l’indebita compensazione dei crediti di imposta inesistenti), nonché del cd. ‘ravvedimento sprint‘ (che prevede l’applicazioni di sanzioni ridotte nei primi 14 giorni di regolarizzazione della violazione).

Ravvedimento-operoso-2024

 

L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.

La regolarizzazione è possibile anche successivamente all’inizio di eventuali controlli da parte di organi verificatori, purchè il contribuente non abbia già ricevuto (cause ostative al ravvedimento): il cd. ‘avviso bonario’; la notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione di sanzioni; la notifica di un avviso di recupero del credito d’imposta.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
– le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
– le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
– l’imposta ipotecaria;
– l’imposta catastale.

La riforma fiscale ha apportato diverse modifiche all’istituto del ravvedimento operoso. Per espressa previsione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 87/2024 (cd. ‘Decreto Sanzioni’), le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 e sono quelle che di seguito si riportano. Alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applicano le disposizioni previgenti.

In particolare le sanzioni edittali applicabili ordinariamente fino al 31 agosto 2024 e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:

Momento del ravvedimento

Sanzione edittale (violazioni commesse fino al 31/08/2024) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta

da ravvedimento

entro i primi 14 giorni 15% 1/10

0,1% per ogni giorno di ritardo

dal 15° al 30° giorno

15% 1/10 1,5%

dal 31° al 90° giorno

15% 1/9

1,67%

dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione 30% 1/8

3,75%

entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/7 4,29%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva 30% 1/6

5%

 

Le nuove sanzioni edittali applicabili ordinariamente a partire dal 1° settembre 2024, a seguito della riduzione disposta dal Decreto Legislativo n. 87/2024 e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:

Momento del ravvedimento

Sanzione edittale (violazioni commesse dal 01/09/2024) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta

da ravvedimento

entro i primi 14 giorni 12,5% 1/10

0,0833% per ogni giorno di ritardo

dal 15° al 30° giorno

12,5% 1/10 1,2500%

dal 31° al 90° giorno

12,5% 1/9

1,3889%

dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione (o 1 anno) 25% 1/8

3,1250%

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro i termini dell’accertamento)

25% 1/7 3,5714%

 

Il cd. ‘ravvedimento sprint’ attualmente comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,08 per ogni giorno di ritardo (fino al 31/09/2024, era dello 0,10% per ogni giorno di ritardo). In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l’omesso versamento con sanzioni ‘calibrate’ in rapporto all’effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) la sanzione dello 0,4165% (ossia 0,0833% x 5 giorni = 0,4165%) e così via. Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,25%.

Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2024 tale tasso risulta stabilito nella misura del 2,50%.

L’evoluzione temporale del tasso di interesse legale è peraltro consultabile alla pagina relativa presente tra le ‘Informative’ del sito.

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.

Le modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).
Per il calcolo concreto degli importi dovuti per accedere al ‘ravvedimento operoso’, che tiene conto delle novità nel tasso di interesse legale vigente dal 1° gennaio 2024, nonché della vigente misura delle sanzioni applicabili, è possibile utilizzare il nuovo ‘file’ in formato ‘excel’.

Nella pagina iniziale occorre selezionare l’Opzione relativa alla data di scadenza del versamento (e quindi di commissione della violazione), indicando se la Data di scadenza era fino al 31 agosto 2024, oppure decorrente dal 1° settembre 2024: il foglio in ‘automatico’ si posiziona sulla pagina relativa da utilizzare ai fini del calcolo.
Il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale del 2,50%, in vigore dal 1° gennaio 2024) ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.

Ravvedimento-operoso-2024

 

Regime sanzionatorio dell’INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI in Mod. F24
L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute che era punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi, risulta attenuato nella nuova misura sanzionatoria del 70% .

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario:
a) presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
b) versare una sanzione ridotta, pari a:
– €. 5,56 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 50) se il ritardo non è superiore a 5 giorni;

– €. 11,11 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 100) se il ritardo è compreso tra 6 e 90 giorni;

– €. 12,50 (1/8 della sanzione amministrativa di €. 100) se il modello è presentato entro un anno dall’omissione.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa aggiornata il 25 settembre 2024)

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