FOGLIO DI CALCOLO EXCEL (.XLS) AGGIORNATO CON IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI ALLO 0,10% DAL 1° GENNAIO 2017.
L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:
– le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
– le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
– l’imposta ipotecaria;
– l’imposta catastale.
In particolare le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:
Momento del ravvedimento |
Sanzione edittale | Riduzione da ravvedimento | Sanzione ridotta
da ravvedimento |
entro i primi 14 giorni | 15% | 1/10 |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno |
15% | 1/10 | 1,5% |
dal 31° al 90° giorno |
15% | 1/9 |
1,67% |
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione | 30% | 1/8 |
3,75% |
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
30% | 1/7 | 4,29% |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/6 |
5% |
Il cd. ‘ravvedimento sprint’ attualmente comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l’omesso versamento con sanzioni ‘calibrate’ in rapporto all’effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dello 0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via. Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50%.
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,10%.
L’evoluzione temporale del tasso di interesse legale è peraltro consultabile alla pagina relativa presente tra le ‘Informative’ del sito.
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.
Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).
Per il calcolo concreto degli importi dovuti per accedere al ‘ravvedimento operoso’, che tiene conto delle novità nel tasso di interesse legale vigente dal 1° gennaio 2016, nonché della nuova misura delle sanzioni che si rende applicabile dalla medesima data, è possibile utilizzare il nuovo ‘file’ in formato ‘excel’.
Il ‘file’ evidenzia separatamente (nei casi in cui ciò è previsto) gli importi dovuti per interessi da ravvedimento (che tengono conto anche del nuovo tasso di interesse legale dello 0,10%, in vigore dal 1° gennaio 2017) ed il relativo codice tributo da utilizzare su Mod. F24.
Regime sanzionatorio dell’INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI in Mod. F24
L’art. 27, commi 18-20 ha inasprito le sanzioni a carico dei soggetti che utilizzano in compensazione nel Mod. F24 crediti in tutto od in parte inesistenti. In particolare il comma 18 recita:
“l‘utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi“.
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero
Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario:
a) presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
b) versare una sanzione ridotta, pari a:
– €. 5,56 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 50) se il ritardo non è superiore a 5 giorni;
– €. 11,11 (1/9 della sanzione amministrativa di €. 100) se il ritardo è compreso tra 6 e 90 giorni;
– €. 12,50 (1/8 della sanzione amministrativa di €. 100) se il modello è presentato entro un anno dall’omissione.
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 16 gennaio 2017)
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