IL BILANCIO DI ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA

 

..:: IL BILANCIO DI ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA

 

Il sistema contabile nazionale prevede schemi di bilancio con regole ‘semplificate’ per le imprese di minori dimensioni.

In altro articolo abbiamo riepilogato le regole previste per le cosiddette ‘micro-imprese’ di cui all’art. 2435-ter c.c.

In particolare, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio ovvero, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella Tabella che segue:

Limiti di riferimento

Importo
ATTIVO dello Stato Patrimoniale Euro 175.000,00
RICAVI delle Vendite e Prestazioni Euro 350.000,00
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 5

 

La possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata è regolamentata invece dall’articolo 2435-bis del codice civile, il quale dispone:

Articolo 2435-bis c.c. – Bilancio in forma abbreviata.

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: 

voci A2 e A3 

voci B9(c), B9(d), B9(e) 

voci B10(a), B10(b), B10(c) 

voci C16(b) e C16(c) 

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d). 

[Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.] 

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423 , dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424 , dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426 , la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427 , numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1). 

Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. 

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

In particolare, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio ovvero, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella Tabella che segue:

Limiti di riferimento

Importo
ATTIVO dello Stato Patrimoniale Euro 4.400.000,00
RICAVI delle Vendite e Prestazioni Euro 8.800.000,00
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 50

 

Sono escluse da qualsiasi semplificazione le società quotate o le società che hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, anche se abbiano parametri dimensionali compatibili con quelli sopra indicati.

Le società che rientrano nei parametri per redigere il bilancio in forma abbreviata possono comunque presentare il bilancio completo della relazione sulla gestione e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario: in tal caso potranno predisporre il bilancio in forma ordinaria.

Nella Tabella che segue riepiloghiamo le regole relative agli schemi di bilancio da adottare, per le varie situazioni:

  Conto Economico Stato Patrimoniale Nota Integrativa Relazione gestione Rendiconto finanziario
Micro-imprese

(art. 2435-ter c.c.)

SI SI Esonero Esonero NO
Imprese con bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) SI SI SI Esonero NO
Imprese con bilancio ordinario (art. 2423 ss. c.c.) SI SI SI SI SI

 

(di Piergiorgio Ripa – dottore commercialista)

pubblicato in data 4 febbraio 2018

 

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