..:: IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE MICRO-IMPRESE
Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto il nuovo articolo 2435-ter codice civile, il quale suona:
“Articolo 2435 ter – Bilancio delle micro-imprese.
Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.
Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.
A partire dal 1° gennaio 2016, assistiamo all’introduzione del nuovo schema di bilancio per le cosiddette ‘micro-imprese’, che come indicato da Unioncamere, rappresenta “una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese”.
Come indicato dal testo normativo dell’articolo 2435-ter c.c. sopra riportato, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio ovvero, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella Tabella che segue:
Limiti di riferimento |
Valore |
ATTIVO dello Stato Patrimoniale | Euro 175.000,00 |
RICAVI delle Vendite e Prestazioni | Euro 350.000,00 |
Dipendenti occupati in media nell’esercizio | 5 |
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
In definitiva, il bilancio d’esercizio delle micro-imprese può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, aventi forma, struttura e contenuti del bilancio redatto in forma abbreviata, con le integrazioni informative sopra riportate.
Le società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese possono comunque presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario: in tal caso potranno predisporre il bilancio in forma abbreviata, ovvero presentare il bilancio in forma ordinaria.
La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter.
Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c., saranno tenute a redigere, a seconda dei casi:
a) il bilancio in forma abbreviata (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2435-bis c.c.);
o il bilancio in forma ordinaria (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2423 e seguenti c.c.).
Nella Tabella che segue riepiloghiamo le regole relative agli schemi di bilancio da adottare, per le varie situazioni:
Conto Economico | Stato Patrimoniale | Nota Integrativa | Relazione gestione | Rendiconto finanziario | |
Micro-imprese
(art. 2435-ter c.c.) |
SI | SI | Esonero | Esonero | NO |
Imprese con bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) | SI | SI | SI | Esonero | NO |
Imprese con bilancio ordinario (art. 2423 ss. c.c.) | SI | SI | SI | SI | SI |
(di Piergiorgio Ripa – dottore commercialista)
pubblicato in data 4 febbraio 2018
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