L’articolo 2435-bis del codice civile, definisce il perimetro delle società che possono redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata.
In particolare, il predetto articolo 2435-bis del codice civile dispone:
“– [1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità .
– [2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
– [3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
-[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
-[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell’art. 2427-bis; le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
– [6] Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all’obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-ter”.
-[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
-[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.”
In altri termini, l’articolo 2435-bis codice civile, consente (è infatti una facoltà e non un obbligo) la possibilità di ridurre le informazioni di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, nonché di omettere la Relazione sulla Gestione, al ricorrere di determinati presupposti.
In particolare non devono essere superati due dei seguenti tre parametri dimensionali per due esercizi consecutivi (o nel primo esercizio, in caso di società di nuova costituzione):
Totale Attivo di Stato Patrimoniale | Euro 4.400.000 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | Euro 8.800.000 |
Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 50 unità |
Non possono in ogni caso redigere il bilancio in forma abbreviata le società che abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati: pertanto le società quotate in borsa, a prescindere dalle loro dimensioni, dovranno redigere il bilancio in forma ordinaria.
Le società che rientrano nei parametri di cui all’articolo 2435-bis del codice civile non possono applicare gli IAS/IFRS (articolo 2 del D.Lgs. n. 38/2005).
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla predisposizione della relazione sulla gestione: in tal caso forniscono, in Nota integrativa, le informazioni di cui all’art. 2428, co. 3, nn. 3 e 4, del codice civile: ossia il numero ed il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote società controllanti possedute dalla società, anche indirettamente ed il numero ed il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote delle società controllanti acquistate ovvero alienate dalla società, nel corso dell’esercizio 2015.
Nella predisposizione della Nota Integrativa al bilancio, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata in particolare, a norma del comma 5 del sopra riportato articolo 2435-bis codice civile, possono omettere l’indicazione delle seguenti informazioni (si fa riferimento al corrispondente numero dell’articolo 2427 del codice civile):
2) i movimenti delle immobilizzazioni;
3) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento”, e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni della iscrizione nell’attivo patrimoniale ed i relativi criteri di ammortamento;
7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi”, “altri fondi” e “altre riserve”;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e i conti d’ordine;
10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività ed aree geografiche;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;
13) la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”;
14) il prospetto riguardante la fiscalità differita;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l’ammontare dei compensi spettanti a sindaci ed amministratori;
17) il numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società.
Possono essere inoltre omesse le indicazioni richieste dal comma 1, n. 1, dell’articolo 2427-bis codice civile, ossia per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
La Nota integrativa dovrà al contrario contenere tutte le altre informazioni previste dagli altri numeri dell’articolo 2427 del codice civile.
Si riporta di seguito il testo del predetto articolo 2427 codice civile per opportuno riscontro:
“Art. 2427 – Contenuto della nota integrativa.
– [1] La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento e: “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi e “ratei e risconti passivi e della voce “altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre riserve ;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: “proventi straordinari e: “oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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