..:: ‘BONUS EDILIZI’ – PROROGHE E NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. ‘Legge di Bilancio 2022’), pubblicata sulla G.U. del 31/12/2021, dispone la proroga (con alcune modifiche) dei ‘Bonus Edilizi’, sia relativamente al ‘Superbonus 110%’, che riguardo alle altre detrazioni cd. ‘ordinarie’.
Nella Legge di Bilancio sono confluite anche le norme inizialmente contenute nel D.L. n. 157/2021 (Decreto cd. ‘Antifrode’), che hanno previsto – tra l’altro – l’obbligo di asseverazione di congruità dei costi e di rilascio del visto di conformità, sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito relativo alle cd. ‘detrazioni ordinarie’.
Riepiloghiamo il quadro ‘aggiornato’ delle scadenze e novità dei vari ‘Bonus Edilizi’.
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – DETRAZIONE IRPEF 50%
L’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), della Legge di Bilancio 2022, proroga la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2024, nella misura prevista dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013, ossia con la percentuale di detrazione del 50% ed il limite di spesa di euro 96.000.
INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS)
L’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), della Legge di Bilancio 2022, proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per gli interventi di ripristino di immobili danneggiati da eventi sismici o finalizzati comunque alla riduzione del rischio sismico (art. 16, commi 1-bis e seguenti del D.L. n. 63/2013), per tutte le tipologie di detrazioni (50%, 70-80% e 75-85%), compreso il cd. ‘sisma bonus acquisti’).
BONUS MOBILI
L’art. 1, comma 37, lett. b), n. 2), della Legge di Bilancio 2022, proroga al 31 dicembre 2024 il cd. ‘bonus mobili’ (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013), prevedendo le seguenti riduzioni progressive di detraibilità:
Per gli anni 2022, 2023 e 2024, il bonus mobili spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avviene l’acquisto dei mobili. Pertanto, gli acquisti di mobili del 2022 beneficiano della detrazione se l’intervento di recupero edilizio è iniziato a partire dal 1° gennaio 2021.
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS)
L’art. 1, comma 37, lett. a), della Legge di Bilancio 2022, proroga al 31 dicembre 2024 la detrazione spettante per gli interventi di risparmio energetico (art. 14, D.L. n. 63/2013), confermando le percentuali del:
SISTEMAZIONE A VERDE DI AREE SCOPERTE (BONUS VERDE)
L’art. 1, comma 38, della Legge di Bilancio 2022, proroga al 31 dicembre 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite di euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, per gli interventi di (art. 1, commi 12-15 della L. n. 205/2017):
INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI (BONUS FACCIATE)
L’art. 1, comma 39, della Legge di Bilancio 2022, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (art. 1, commi 219-224, L. n. 260/2019), introducendo una riduzione della percentuale di detrazione, che passa dal 90% (in vigore fino al 31 dicembre 2021), alla nuova percentuale del 60% per le spese sostenute nell’anno 2022.
Come noto, non sono previsti limiti di spesa agevolabile. Il bonus facciate riguarda:
BONUS COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013), scaduto il 31 dicembre 2021, non è stato prorogato. Dal 1° gennaio 2022 è possibile fruire del bonus solo in presenza si tratti di un intervento ‘trainato’ nel Superbonus 110%.
RIEPILOGO PROROGHE BONUS ‘ORDINARI’ |
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Interventi recupero patrimonio edilizio | Proroga della misura del 50% fino al 31 dicembre 2024 | |
Sismabonus | Proroga di tutte le tipologie fino al 31 dicembre 2024 | |
Ecobonus | Proroga di tutte le tipologie fino al 31 dicembre 2024 | |
Bonus mobili | Proroga fino al 31.12.2024 (con limiti spesa decrescenti) | |
Bonus verde | Proroga fino al 31 dicembre 2024 | |
Bonus facciate | Proroga fino al 31.12.2022 con detrazione al 60% | |
Bonus colonnine | Nessuna proroga (salvo intervento ‘trainato’ Superbonus) |
SUPERBONUS 110%
Il cd. ‘Superbonus 110%’, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, prevedendo le seguenti riduzioni progressive di detraibilità:
INTERVENTI EFFETTUATI DA | DETRAZIONE % SPESE / TERMINE |
CONDOMINI | 110% – fino al 31 dicembre 2023
70% – anno 2024 65% – anno 2025 |
PERSONE FISICHE che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi ‘trainanti’ e ‘trainati’ (persone fisiche uniche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari): interventi ‘trainanti’ su parti comuni edifici condominiali. | |
PERSONE FISICHE su unità immobiliari all’interno del condominio | 70% – anno 2024 |
ONLUS, ODV o APS | 31 dicembre 2025 |
IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), PERSONE FISICHE sulle singole unità immobiliari di edifici IACP, COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa | 110% – fino al 31 dicembre 2023
(a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo) |
PERSONE FISICHE su EDIFICI UNIFAMILIARI, unità immobiliari ‘indipendenti ed autonome’, unità immobiliari non ubicate in edifici nei quali sulle parti comuni sono effettuati interventi ‘trainanti’ superbonus | 110% – fino al 31 dicembre 2022
(a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo) |
PERSONE FISICHE che acquistano case antisismiche da imprese che hanno effettuato interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico (Super Sismabonus Acquisti 110%). | 110% – fino al 30 giugno 2022
(Nessuna Proroga: resta quindi confermata l’originaria scadenza dell’art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020) |
INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali, per la parte eccedente il contributo ottenuto per la ricostruzione, e nella misura maggiorata del 50% (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020), il Superbonus 110% in tutte le ipotesi di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
BONUS EDILIZI: VISTO DI CONFORMITA’ E CONGRUITA’ DEI PREZZI
A partire dal 12 novembre 2021 il cd. ‘Decreto Antifrodi’ (D.L. n. 157/2021) ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche per la fruizione della detrazione del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi. Tale novità è confluita nel testo della Legge di Bilancio.
L ‘obbligo di rilascio del visto di conformità contenuto nella lett. a) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121, riguarda anche tutti i lavori edilizi diversi rispetto a quelli che danno diritto al Superbonus 110%. In particolare, i seguenti: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche non è obbligatorio per:
Tale previsione di esonero però non vale per il cd. ‘bonus facciate’.
Dal predetto obbligo è esonerato il contribuente che presenti direttamente la dichiarazione ‘precompilata’, o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Inoltre, viene stabilito che, per la congruità dei prezzi, da asseverarsi a cura di un tecnico abilitato, occorre fare riferimento, oltre che ai prezzari individuati dal Decreto MISE 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del MITE (Ministero Transizione Ecologica), da adottarsi entro il 9 febbraio 2022.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e quelle per le asseverazioni tecniche rientrano tra quelle detraibili, anche per i bonus ‘ordinari’ in base all’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascun intervento.
OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DELLA DETRAZIONE
In coerenza con la proroga dei termini per fruire delle detrazioni collegate agli interventi edilizi, si stabilisce anche il differimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione ad altri soggetti relativamente agli interventi che possono fruire delle detrazioni ordinarie (diverse dal 110%).
Fino al 31 dicembre 2015 per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione con riferimento agli interventi che danno diritto alla maturazione del Superbonus 110%.
Infine, è stata aggiunta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativo alla detrazione, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (agevolabili ex art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR).
SOSPENSIONE DELLA COMUNICAZIONE
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni trasmesse per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nel caso riscontri particolari profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2022, introduce il nuovo art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, con il quale è riconosciuta una detrazione dalle imposte sui redditi (IRPF od IRES), per le spese documentate sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione del 75% delle spese sostenute, da ripartire in 5 anni è calcolata su un ammontare di:
La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Le opzioni per la cessione o lo sconto in fattura si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 16 gennaio 2022)
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