Il saldo dell’IVA a debito per l’anno 2015 va effettuato solo se l’importo dovuto è superiore a 10 euro.
In caso di dichiarazione Iva autonoma il saldo va versato entro il 16 marzo 2016, in unica soluzione, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate. Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile (fino al più al mese di novembre) e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Nel caso della dichiarazione Iva unificata (ossia presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi in Unico 2016), il saldo IVA del 2015 va versato:
Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno 2016 potrà farlo:
Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 18 luglio 2016. Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore negli ultimi anni). In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.
Riepiloghiamo quanto detto:
Versamento |
|||
entro il 16 marzo 2016 | entro il 16 giugno 2016 | ||
unica soluzione | intero importo | unica soluzione | intero importo |
a rate | in 9 rate: la prima il 16 marzo 2016 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile | a rate | in 5/6 rate: la prima il 16 giugno 2016 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all’interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2016 al 16 giugno 2016 |
Modalità di versamento
Il versamento del saldo Iva dell’anno 2015 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo: 6099 per il tributo, il codice tributo: 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2015. Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.
Nel caso di versamento in unica soluzione l’importo è arrotondato all’unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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