INTERVENTI SU IMMOBILI ABITATIVI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2018

 

..:: INTERVENTI SU IMMOBILI ABITATIVI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2018

 

Le agevolazioni fiscali previste per i lavori eseguiti sugli immobili abitativi, si ‘arricchiscono’ di ulteriori novità con la cd. ‘Legge di Bilancio 2018’. La normativa relativa allo stato risulta particolarmente articolata e complessa e pertanto si rende opportuno procedere a riepilogare il composito quadro normativo in vigore.

Detrazioni per spese di riqualificazione energetica

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione 65% dell’IRPEF, per la generalità delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Al contrario, dal 1° gennaio 2018, tale detrazione diminuisce al 50% (dal precedente 65%) per le spese relative a: i) acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (aventi le caratteristiche minime di legge); ii) acquisto e posa in opera di schermature solari; iii) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino ad euro 30.000), ovvero con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A. In relazione al predetto punto iii), la detrazione è ancora riconosciuta nel 65% se l’intervento prevede l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VII della Comunicazione della Commissione 2014/C207/02.

Inoltre, la detrazione rimane del 65% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro e per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Per l’anno 2018 è introdotta la detrazione 65% per l’acquisto di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti (fino ad una spesa massima di euro 100.000). Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021. Tuttavia, per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica viene prevista, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore (o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori). Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Inoltre, viene prevista una detrazione particolare per le spese di coibentazione termica di involucri di edifici condominiali, se l’intervento riguarda più del 25% della superficie lorda dell’immobile. A seconda delle caratteristiche dell’intervento la detrazione è del 70% nella generalità dei casi (aumentata al 75% nelle ipotesi di maggiore risparmio energetico precisate dalla normativa). Tali caratteristiche devono essere asseverate da un tecnico iscritto all’albo.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/cosa+riqualificazione+55+2016?page=agevolazionicitt.

Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per le spese relative agli interventi di recupero e ristrutturazione edilizia, con tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Anche per questa tipologia di spese (come prima previsto solo per quelle di risparmio energetico) viene esteso l’obbligo di comunicare all’ENEA, in via telematica, i dati della spesa sostenuta, nel caso in cui si sia conseguito in prospettiva un risparmio energetico. Per un approfondimento si rimanda alla pagina internet resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/?page=agevolazionicitt.

Spese per interventi tesi a ridurre i rischi sismici

La detrazione prevista per le spese per interventi di adozione di misure antisismiche ed esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici sono confermate: detrazione del 70% (ovvero 80% se si sale di due gradi nella scala dei minori rischi. Per lavori condominiali la detrazione è del 75% (ovvero 85%).

Maggiori informazioni e approfondimenti sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/Interventi+antisismici+DetrRistrEdil36/?page=agevolazionicitt.

Detrazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici

E’ stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione in misura del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione è fruibile solo se effettuata insieme agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2017. La detrazione è prevista fino ad un massimo di euro 10.000 ed è fruibile in 10 quote annuali. Maggiori informazioni e approfondimenti sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/Bonus+mobili+DetrRistrEdil36/?page=agevolazionicitt.

Eco bonus – sistemazione a verde

Per il solo anno 2018 è introdotta una detrazione IRPEF del 36%, nel limite di spesa pari ad euro 5.000 per singola unità immobiliare ad uso abitativo, per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietario, locatario, comodatario, etc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: i) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; ii) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi oggetto di agevolazione, nonché per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali: in tale caso la detrazione compete al condomino nel limite della quota a lui imputabile (massima spesa rilevante euro 5.000) a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (ovvero entro il 31 ottobre 2019). La detrazione va ripartita in 10 rate annuali a decorrere dal 2018 ed è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentirne la tracciabilità (bonifico, carta di credito, carta di debito).

Detraibilità premi assicurativi contro i rischi di danni da calamità naturali

A decorrere dalle polizze assicurative stipulate dal 1° gennaio 2018, per i premi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, valanghe, etc.), relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo, viene riconosciuta una detrazione IRPEF del 19%.

Cessione del credito in luogo di utilizzo delle detrazione

Infine, la possibilità di optare per la cessione del credito afferente la detrazione Irpef, già in precedenza prevista per i soli soggetti incapienti, è stata estesa per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica sia in favore di “soggetti capienti”, sia di “soggetti incapienti”. I soggetti incapienti possono inoltre cedere il credito anche alle banche a differenza di quelli capienti che non lo possono fare.

(di Piergiorgio Ripa – dottore commercialista)

pubblicato in data 28 gennaio 2018

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