LA CD. ‘TREGUA FISCALE’ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

..:: LA CD. ‘TREGUA FISCALE’  INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023.

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai commi da 153 a 161 e da 163 a 254 dell’articolo 1, introduce la cd. ‘Tregua Fiscale’, ovvero, una serie di disposizioni finalizzate a permettere la regolarizzazione agevolata di violazioni fiscali di varia natura, nonché permettere la chiusura di liti fiscali pendenti e la rottamazione/stralcio di cartelle di pagamento emesse da Agenzia Riscossione.

 

Analizziamo di seguito le varie fattispecie definitorie introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI (commi 153-159)

Prevede la possibilità di definire le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (cd. ‘avvisi bonari’) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, per i quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 e per quelli recapitati successivamente a tale data.

La definizione prevede il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti, oltre agli interessi. Le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché il 30% ridotto al 10% nell’avviso).

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di inefficacia della definizione.

Inoltre, le somme relative alle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono), il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo per imposte (o contributi previdenziali) e per interessi, con applicazione della sanzione ridotta del 3%.

Gli importi versati fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, sono acquisiti in via definitiva e non sono rimborsabili.

Il pagamento può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal relativo ammontare.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA’ FORMALI (commi 166-173)

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obbligo o adempimenti di natura formale, che non sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini della determinazione di IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate versando un importo di euro 200,00 per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento deve essere effettuato in due rate di pari importo da versare, entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto e con l’eliminazione dell’irregolarità od omissione.

Non possono essere regolarizzate le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

‘RAVVEDIMENTO SPECIALE’ VIOLAZIONI TRIBUTARIE (commi 174-178)

Relativamente ai tributi amministrati da Agenzia delle Entrate, è prevista la regolarizzazione delle violazioni (cd. ‘Ravvedimento Speciale’) riferite alle dichiarazioni (validamente presentate!) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (generalmente il 2021) ed ai periodi d’imposta precedenti.

Ai fini della regolarizzazione occorre procedere al versamento della sanzione ridotta ad 1/18 del minimo, oltre ad imposta ed interessi dovuti.

Il versamento degli importi dovuti va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o, alternativamente, in 8 rate trimestrali di pari importo, a partire dal 31 marzo 2023, con maggiorazione di interessi del 2% annuo.

Il cd. ‘ravvedimento speciale’ è possibile per le violazioni non ancora contestate alla data del versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari.

Si decade dall’agevolazione se non si paga la prima rata, ovvero una delle rate successive entro la scadenza della rata successiva. L’importo residuo viene iscritto a ruolo, con applicazione delle sanzioni (cartella di pagamento verrà notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è decaduti dalla rateizzazione).

ADESIONE/DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO (commi 179-185)

Per i tributi amministrati da Agenzia Entrate, con riferimento agli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione NON impugnati e ancora impugnabili, nonché gli avvisi notificati entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto.

Possono essere definiti anche gli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Gli importi ridotti dovuti debbono essere versati entro il termine per presentare ricorso, in unica soluzione, ovvero in 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso di interesse legale (attualmente 5%).

Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI (commi 186-205)

Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane, possono essere definite, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate nell’atto impugnato).

In caso di Ricorso pendente in I° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima pronuncia, le controversie possono essere chiuse:

  • con il pagamento del 40% del valore della controversia in I° grado;
  • con il pagamento del 15% del valore della controversia in II° grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso (soccombenza ripartita tra contribuente ed Agenzia), si pagano le stesse percentuali (40% e 15%) sulla parte vittoriosa e l’intero su quella soccombente.

In caso di controversie pendenti in Cassazione, con Agenzia soccombente in I° e II° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 5% del valore della controversia.

In caso di controversia riguardante le sole sanzioni, la definizione prevede il pagamento del 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima pronuncia, o del 40% in tutti gli altri casi.

Tutte le procedure sopra indicate si definiscono attraverso la presentazione di una domanda di definizione (esente da bollo) per ciascuna controversia autonoma e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (in caso di pagamento rateale – se di importo superiore a 1.000 euro – fino al massimo 20 rate trimestrali), entro il 30 giugno 2023, per ciascun atto impugnato.

Non è ammessa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

In mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti è possibile scomputare quanto versato in pendenza di giudizio; nel caso però di versamenti eccedenti, non si ha diritto alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.

La definizione prevale su eventuali pronunce non passate in giudicato intervenute dopo il 31 dicembre 2022. Infine, gli effetti della definizione perfezionata si estendono automaticamente su tutti i coobligati, compresi quelli per i quali la controversia non risultasse più pendente.

In caso di presentazione di apposita istanza al Giudice, nella quale il soggetto interessato dichiara di volersi avvalere della definizione, la controversia viene sospesa fino al 10 luglio 2023, data entro la quale occorrerà depositare presso l’organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto. Tale deposito comporta l’estinzione del processo.

I termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, sono sospesi di 9 mesi per le controversie definibili.

Gli Enti territoriali (es. Comuni) possono stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui sono parti.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE (commi 206-212)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie (commi 186-205) di cui sopra, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023, dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di I° e II° grado, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza (art. 48 D.Lgs. n. 546/1992).

A tale accordo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), oltre gli interessi ed eventuali accessori.

Le somme dovute (unica soluzione o prima rata) vanno corrisposte, senza possibilità di compensazione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

E’ possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con maggiorazione sulle rate successive alla prima degli interessi legali (5% a partire dal 1 gennaio 2023).

RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI IN CASSAZIONE (commi 213-218)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie (commi 186-205) di cui sopra, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023, dinanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite entro il 30 giugno 2023, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva si perfezione con la sottoscrizione dell’accordo e con il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad 1/18 di quanto previsto dalla legge, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI (219-221)

Per i tributi amministrati da Agenzia Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento di rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e di conciliazione giudiziale (art. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/1992), scadure alla data del 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta entro il 31 marzo 2023.

In alternativa il versamento può essere rateizzato in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorando le rate successive alla prima degli interessi legali (attualmente al 5% annuo).

Non è possibile compensare gli importi dovuti con eventuali crediti tributari a disposizione.

STRALCIO DEBITI FINO A €. 1.000 (commi 222-230)

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento è sospesa la riscossione dei debiti ed è fatto divieto di avvio di procedure esecutive.

Per i carichi trasferiti dai Comuni, sanno i singoli Comuni a decidere se aderire allo stralcio o meno.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER) (commi 231-252)

Viene infine prevista l’introduzione di una nuova rottamazione (cd. ‘Rottamazione-Quater) delle cartelle di pagamento, con riferimento ai carichi affidati ad Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

E’ possibile estinguere il debito relativo con il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento (è azzerato l’importo relativo a sanzioni, interessi, somme aggiuntive ed aggi).

Per aderire alla rottamazione-quater, gli interessati comunicano all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata con un’apposita dichiarazione (utilizzando l’apposito modello) entro il 30 aprile 2023. Nel modello andrà indicato anche il numero di rate prescelto.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo dovuto per la definizione ed il piano di rateizzazione.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in 18 rate di pari importo di cui la prima e la seconda, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno versate rispettivamente entro il 31 luglio 2023 ed il 30 novembre 2023. Le restanti rate di pari ammontare (per il residuo 80%) andranno versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.

I soggetti che risultano decaduti dalle precedenti rottamazioni (‘rottamazione’ ex art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016, ‘rottamazione-bis’ ex art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017, ‘rottamazione-ter’ ex art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018, definizione agevolata ‘saldo e stralcio’ ex art. 1, comma 189, L. n. 145/2018 e riapertura della ‘rottamazione-ter’ ex art. 16-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2019) possono partecipare alla nuova ‘rottamazione-quater’.

A seguito della presentazione della domanda di definizione ai sensi della cd. ‘rottamazione-quater’:

– si sospendono i termini di decadenza e prescrizione e delle azioni esecutive, salvo l’avvenuto incanto con esito positivo;

– il debitore non è considerato inadempiente (artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) ai fini del pagamento dei rimborsi d’imposta e dei pagamenti dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

– il D.U.R.C. è rilasciato, ex art. 54, D.L. n. 50/2017.

E’ infine prevista la decadenza dall’agevolazione della rottamazione, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (oltre il 5° giorno successivo alla scadenza).

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa con ultimo aggiornamento del 8 gennaio 2023)

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