LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTI: EURO 5.000 DAL 1° GENNAIO 2023

..:: LIMITE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI: EURO 5.000 DAL 1° GENNAIO 2023.

L’art. 1, comma 384 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023), ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio), elevando da euro 2.000 ad euro 5.000 il limite previsto per le operazioni di:

– trasferimento di denaro contante;

– trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore;

– trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera,

effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la norma dispone:

è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro cinquemila”.

Oltre la nuova soglia di €. 5.000 deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti che avvengono con i suddetti mezzi, pagamenti che devono pertanto avvenire esclusivamente attraverso strumenti nominativi (bonifici bancari o postali, carte di debito, carte di credito, etc.).

In definitiva, la situazione attuale prevede:

– il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici), quando oggetto di trasferimento, è un valore pari o superiore ad euro 5.000. Tale divieto non opera se il trasferimento avviene per il tramite di Istituti di Credito, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

– l’incremento del limite da euro 2.000 ad euro 5.000, per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell’attività di cambiavalute;

– il mantenimento della soglia di euro 1.000 per la rimessa di denaro (i cd. ‘money transfer’) e per l’emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di Non Trasferibilità e senza l’indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera).

L’evoluzione temporale dei limiti all’utilizzo del contante, previsti dalla normativa antiriciclaggio, viene sintetizzata nella Tabella che segue:

Riferimenti Normativi Decorrenza Dal Limite
art. 1 D.L. n. 143/1991 09/05/1991 Lire 20.000.000
conversione in Euro 01/01/2002 €. 10.329,14
art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 26/12/2002 €. 12.500,00
art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 30/04/2008 €.    5.000,00
art. 32, D.L. n. 112/2008 25/06/2008 €. 12.500,00
art. 20, D.L. n. 78/2010 31/05/2010 €. 5.000,00
art. 2, D.L. n. 138/2011 13/08/2011 €. 2.500,00
art. 12, D.L. n. 201/2011 06/12/2011 €. 1.000,00
art.1, co. 898 ss. L. n. 208/2015 01/01/2016 €. 3.000,00
 art. 18 D.L. 124/2019 – D.L. n. 228/2021 – L. n. 15/2022 01/07/2020 €. 2.000,00
art. 1, co. 384 ss. L. n. 197/2022 01/01/2023 €. 5.000,00

 

Pagamenti rateizzati

Nel caso in cui un contratto preveda un corrispettivo superiore a cinquemila euro e le parti abbiano convenuto un pagamento rateizzato, ciascuna rata potrà essere pagata in contanti purché singolarmente di importo non superiore ad euro 4.999,99.

Tale accordo, quindi, consente di superare il limite di pagamento con strumenti tracciabili.

Tuttavia, per evitare che tale accordo si presti come una elusione al divieto di uso del contante, è necessario anche che:

– il pagamento a rate sia connaturale alla natura stessa del contratto;

– per ogni singolo pagamento va conservata la disposizione scritta dei contraenti (sul contratto, o anche nel corpo della fatturazione) circa la corresponsione e l’accettazione del versamento.

Nel caso in cui al contrario manchi un accordo espresso ed in forma scritta tra le parti, il pagamento in più tranche di un’unica prestazione il cui valore complessivo eccede euro 5.000 non può essere effettuata in contanti.

Alla ricorrenza delle predette condizioni, sarà pertanto possibile, ad esempio, pagare una fattura di euro 6.100 (euro 5.000 + Iva 22%) in due rate di euro 3.150 ciascuna.

In definitiva, risultano ammessi, anche se superiori al limite previsto (di euro 5.000):

  1. i) i pagamenti rateali, anche se di importo complessivo superiore al limite massimo, quando la rateizzazione è il risultato di un accordo preventivo tra le parti, formalizzato in un adeguato documento oppure direttamente in fattura;
  2. ii) il pagamento dell’acconto o della caparra in contanti sino al limite previsto, e del successivo saldo usufruendo di strumenti di pagamento tracciabili.

Risulta comunque vietato suddividere i pagamenti secondo modalità artificiose rimanendo sempre all’amministrazione il potere di verificare la sussistenza o meno di divisioni fittizie.

Pagamenti di imposte e di somme dovute per legge

Il limite di euro 4.999,99 all’uso dei contanti vale anche per i pagamenti di imposte e tasse e per tutti i pagamenti dovuti per legge.

Assegni bancari e postali

Gli assegni bancari e postali potranno continuare ad essere emessi privi di clausola di intrasferibilità solo per importi inferiori ad euro 1.000. Ciò in quanto, le nuove disposizioni, non hanno apportato modifiche all’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, sulla trasferibilità degli assegni. Per questi ultimi permarrà l’obbligo di indicare il nome (o la ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità a partire dall’importo di euro 1.000.

Prelievi e versamenti dal e sul conto corrente bancario o postale

I versamenti ed i prelievi in conto corrente restano liberamente eseguibili. La normativa sulla ‘tracciabilità’ non si applica infatti a tali operazioni.

Ai fini del controllo in materia di antiriciclaggio, l’Istituto di credito può chiedere chiarimenti sull’utilizzo del contante, ma non si può opporre dal prelevamento, a prescindere dal valore dell’importo prelevato. Costituisce però elemento di sospetto e quindi potenzialmente oggetto di segnalazione all’UIF, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti, anche se non in violazione dei limiti (in particolare, il prelievo od il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad euro 15.000).

Sanzioni

Per le violazioni dell’obbligo relativo al pagamento in contante al di sopra delle soglie vigenti consentite è prevista una specifica sanzione amministrativa che può andare dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

La sanzione comunque non può mai essere inferiore a 3mila euro; mentre per le violazioni del suddetto obbligo che superano importi pari a 50mila euro, la sanzione minima prevista viene incrementata di cinque volte.

Inoltre, il professionista che viene a conoscenza della commessa violazione, è tenuto a inoltrarne comunicazione alle autorità preposte, pena l’applicazione, in suo capo, di una sanzione pecuniaria che va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, prevedendo sempre un minimo di 5mila euro.

Viaggi all’estero con somme di denaro superiori ad euro 10.000

L’attraversamento della frontiera con somme di denaro al seguito va effettuato osservando le rigide norme valutarie, che prevedono l’obbligo di effettuare una dichiarazione del denaro che fisicamente viene trasportato, se lo stesso risulta d’importo superiore ad euro 10.000.

Tali informazioni possono essere utilizzate dalle autorità preposte (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza) al fine di effettuare controlli e accertamenti in materia valutaria e/o fiscale.

Il frazionamento dell’operazione non esonera il soggetto dall’obbligo di dichiarare il denaro trasferito all’estero. Anche colui che ‘esporta’ tante piccole somme di denaro d’importo complessivo superiore ad euro 10.000 nell’anno solare, deve rendere noto il volume di denaro trasferito all’estero, che andrà dichiarato nella dichiarazione annuale dei redditi, nel quadro RW.

 

Limite 15.000 per i turisti stranieri

Per i turisti stranieri sarà ancora possibile effettuare acquisti in contanti entro il limite di euro 15.000, in riferimento all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto e presso le agenzie di viaggio e turismo.

 

(a cura di dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

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