LIMITI ALLA DETRAZIONE DI ONERI E OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI.

..:: LIMITI ALLA DETRAZIONE DI ONERI E OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 27 dicembre 2019, ai commi 679 e 680 dispone che dal 1° gennaio 2020, la detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 19% degli oneri indicati all’articolo 15 del TUIR (ed in altre disposizioni normative) spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento ‘tracciabili’.
In altri termini, l’eventuale pagamento per contanti degli oneri, per i quali la vigente normativa prevede la detrazione del 19% (esempio spese per prestazioni sanitarie), sebbene ammesso, non consente poi il successivo risparmio fiscale in dichiarazione dei redditi.
Pertanto, anche se il pagamento per contanti di tali spese risulta ancora possibile, le spese potranno essere detratte fiscalmente solo se il pagamento avverrà mediante carte di credito, carte di debito o bancomat, carte prepagate, bonifici bancari, bonifici postali, assegni bancari o assegni circolari, altri sistemi di pagamento tracciabili.
Al riguardo ovviamente si renderà necessario conservare oltre al giustificativo della spesa (ricevuta, fattura, etc.) anche la copia o l’evidenza del pagamento tracciabile.
Più in dettaglio, l’obbligo di pagamenti ‘tracciabili’ si rende necessario per le seguenti principali spese che danno luogo alla detrazione del 19%:
– Interessi passivi sui mutui prima casa;
– Interessi passivi sui mutui per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
– Spese mediche e spese sanitarie detraibili;
– Spese veterinarie;
– Spese sostenute per i servizi di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordomuti;
– Spese funebri;
– Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
– Spese scolastiche per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo di ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
– Spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo di apprendimento (DSA);
– Premi assicurazioni rischio morte o invalidità permanente;
– Premi assicurazioni contro gli eventi calamitosi riferiti ad unità immobiliari abitative;
– Spese per manutenzione, protezione e restauro di beni vincolati ex L. n. 1089/1939;
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale;
– Erogazioni liberali;
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
– Affitto studenti universitari fuori sede;
– Spese per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza;
– Abbonamento trasporti pubblici;
– Mantenimento cani guida per i non vedenti;
Rimangono invece escluse dall’obbligo le detrazioni diverse da quelle del 19% e le spese deducibili (in quanto il testo normativo fa riferimento specificatamente alle ‘detrazioni’ per oneri).
Il comma 680 dispone unicamente due eccezioni, alla necessità di effettuare pagamenti con strumenti tracciabili.
L’obbligo infatti non ricorre per le spese detraibili sostenute per:
– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
– le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio le Pubbliche Assistenze.

Il comma 629 della richiamata Legge di bilancio 2020 interviene poi a limitare la detrazione (anche se le spese sono state sostenute con strumenti di pagamento tracciabili), per i soggetti percettori di redditi di importo superiore ad euro 120.000.
In particolare la predetta normativa dispone che le detrazioni previste dall’articolo 15 del TUIR spettano:

“a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro”.

Per i soggetti percettori di redditi superiori ad euro 240.000, tali oneri non sono più ammessi a beneficiare della detrazione del 19%

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata in data 11 gennaio 2020)

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