..:: NUOVE TABELLE ACI 2025
Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 (Supplemento Ordinario n. 42) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, in vigore dal 1° gennaio 2025. Questi dati sono utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, dell’autovettura aziendale.
La determinazione del fringe benefit “convenzionale” è utilizzata per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, consentendo all’azienda di beneficiare della deduzione dei costi al 70% senza limiti sul costo di acquisizione dell’autovettura.
Secondo l’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, per determinare la quota di uso privato, si applicano le tabelle ACI su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, considerando il 30% di tale valore.
Tuttavia, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025, la percentuale del fringe benefit è calcolata come segue:
Queste percentuali si applicano solo ai veicoli:
Per i veicoli già immatricolati nel 2024 o in anni precedenti, continua ad applicarsi il regime basato sulle emissioni di anidride carbonica:
Sul sito web dell’Aci (www.aci.it) sono disponibili non solo le tabelle per il calcolo del fringe benefit, ma anche i “costi chilometrici di esercizio”. Questi valori sono utilizzati per rimborsare il dipendente (o il professionista) che utilizza il proprio veicolo per svolgere attività lavorative a favore del datore di lavoro.
L’articolo 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, ha fissato limiti alla deducibilità delle spese per trasferte:
L’Aci fornisce anche i valori di costo medio di percorrenza specifici per queste categorie di veicoli, che costituiscono un utile riferimento per calcolare, nei limiti previsti dalla legge, le spese di trasferta deducibili dal reddito d’impresa.
Il datore di lavoro e il dipendente possono concordare che quest’ultimo contribuisca al costo del veicolo, mediante fatturazione soggetta a IVA con aliquota ordinaria. Il fringe benefit sarà tassato solo per l’eventuale parte eccedente il valore fatturato, comprensivo di IVA, che per il dipendente non è detraibile.
Si consiglia di verificare sempre i costi chilometrici aggiornati sul sito web dell’Aci, poiché le tabelle possono subire modifiche. Le tabelle comprendono i costi relativi a:
Questi dati sono fondamentali anche per quantificare il limite massimo del rimborso deducibile previsto dall’articolo 95, comma 3, TUIR, per i dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio veicolo.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa del 16 gennaio 2025)
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.