NUOVE TABELLE ACI 2025

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 (Supplemento Ordinario n. 42) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci”, in vigore dal 1° gennaio 2025. Questi dati sono utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, dell’autovettura aziendale.

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” è utilizzata per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, consentendo all’azienda di beneficiare della deduzione dei costi al 70% senza limiti sul costo di acquisizione dell’autovettura.

Normativa di riferimento

Secondo l’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, per determinare la quota di uso privato, si applicano le tabelle ACI su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, considerando il 30% di tale valore.

Tuttavia, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025, la percentuale del fringe benefit è calcolata come segue:

  • 10% per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 50% per tutti gli altri veicoli.

Queste percentuali si applicano solo ai veicoli:

  • Di nuova immatricolazione, ossia immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
  • Concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025.

Per i veicoli già immatricolati nel 2024 o in anni precedenti, continua ad applicarsi il regime basato sulle emissioni di anidride carbonica:

  • 25% per i veicoli con emissioni ≤ 60 g/km;
  • 30% per emissioni > 60 g/km e ≤ 160 g/km;
  • 50% per emissioni > 160 g/km e ≤ 190 g/km;
  • 60% per emissioni > 190 g/km.

Costi chilometrici di esercizio e rimborsi

Sul sito web dell’Aci (www.aci.it) sono disponibili non solo le tabelle per il calcolo del fringe benefit, ma anche i “costi chilometrici di esercizio”. Questi valori sono utilizzati per rimborsare il dipendente (o il professionista) che utilizza il proprio veicolo per svolgere attività lavorative a favore del datore di lavoro.

L’articolo 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, ha fissato limiti alla deducibilità delle spese per trasferte:

  • Il costo deducibile è limitato al costo chilometrico di percorrenza o alla tariffa di noleggio per autoveicoli di 17 HP (se alimentati a benzina) o di 20 HP (se a gasolio).

L’Aci fornisce anche i valori di costo medio di percorrenza specifici per queste categorie di veicoli, che costituiscono un utile riferimento per calcolare, nei limiti previsti dalla legge, le spese di trasferta deducibili dal reddito d’impresa.

Modalità di tassazione e fatturazione

Il datore di lavoro e il dipendente possono concordare che quest’ultimo contribuisca al costo del veicolo, mediante fatturazione soggetta a IVA con aliquota ordinaria. Il fringe benefit sarà tassato solo per l’eventuale parte eccedente il valore fatturato, comprensivo di IVA, che per il dipendente non è detraibile.

Consultazione delle tabelle

Si consiglia di verificare sempre i costi chilometrici aggiornati sul sito web dell’Aci, poiché le tabelle possono subire modifiche. Le tabelle comprendono i costi relativi a:

  • Veicoli a benzina;
  • Veicoli a gasolio;
  • Veicoli a GPL o metano;
  • Veicoli ibridi (benzina e diesel);
  • Veicoli elettrici e plug-in;
  • Motoveicoli.

Questi dati sono fondamentali anche per quantificare il limite massimo del rimborso deducibile previsto dall’articolo 95, comma 3, TUIR, per i dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio veicolo.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa del 16 gennaio 2025)

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