..:: REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: LEGGE DI BILANCIO 2024
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 78 ad 85), introduce un’importante novità normativa, nota come la “regolarizzazione del magazzino”.
Questa normativa permette infatti agli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali, di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.
Destinatari dell’Adeguamento
La regolarizzazione è applicabile agli esercenti attività d’impresa che utilizzano il bilancio in base ai principi contabili nazionali. Le rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023 che possono essere oggetto di adeguamento includono prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati, escludendo quelle relative a opere, forniture e servizi ultrannuali.
Modalità di Regolarizzazione
Esempi Pratici
1) Eliminazione di Esistenze (Sopravvenienza Passiva): Una società ha nel bilancio di apertura del 2023 rimanenze per €.1.000.000. Dopo revisione, si rileva che €. 400.000 di queste sono sopravvalutate. Ipotizziamo inoltre che l’aliquota media IVA sia del 2% (in quanto, ad esempio, si tratti di un cd. ‘esportatore abituale’) e che il coefficiente di maggiorazione (che verrà stabilito da apposito Decreto dirigenziale) sia di 1,30. La regolarizzazione prevede:
Calcolo Imposte dovute: €. 400.000 * 1,30 (ipotetico coefficiente di maggiorazione) = €. 520.000.
Totale imposta: €. 10.400 (IVA) + €. 21.600 (imposta sostitutiva) = €. 32.000.
Per la Sopravvenienza Passiva iscritta in bilancio in relazione all’eliminazione delle Rimanenze, in dichiarazione dei redditi la società dovrà effettuare una variazione in aumento di €.500.000.
2) Iscrizione di Maggiori Esistenze (Sopravvenienza Attiva): La stessa società decide di incrementare le rimanenze iniziali per €. 500.000 non contabilizzate.
L’imposta sostitutiva dovuta sarà di €. 90.000 (€. 500.000 * 18%).
Per la Sopravvenienza Attiva iscritta in bilancio in relazione all’iscrizione di maggiori Rimanenze, in dichiarazione dei redditi la società dovrà effettuare una variazione in diminuzione di €.500.000. In alternativa la società può decidere di accantonare a riserva di utili la parte di riserve incrementate.
Versamenti e Scadenze
Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, secondo le scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi 2023, ovvero, la prima rata entro il 30 giugno 2024 e la seconda entro il 30 novembre 2024.
Considerazioni Finali
L’adeguamento non comporta sanzioni e i nuovi valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali. L’imposta sostitutiva 18% non è deducibile dai redditi.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa pubblicata il 14 gennaio 2024)
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