RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI NEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 (Legge di Bilancio 2020)

..:: RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA NEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019.

L’articolo 1, commi da 696 a 704 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020’) riapre i termini della rivalutazione dei beni d’impresa, disciplinando  la rivalutazione dei beni di impresa, nonché delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rideterminazione del costo d’acquisto dei beni di impresa (ad esclusione dei cd. ‘immobili merce’), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (ossia non può essere operata per singolo bene), va eseguita nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare) e va annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

Soggetti interessati alla rivalutazione: i soggetti ammessi alla rivalutazione sono i seguenti:

– società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia;

– enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

– imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate (anche se in contabilità semplificata);

– società ed enti residenti in Italia;

– società, enti e persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni.

Sono interessati alla rivalutazione, i soggetti IRPEF ed IRES che operano in regime di reddito d’impresa (e pertanto anche società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata), che non adottino i principi contabili internazionali. 

Beni rivalutabili: i beni che possono essere rivalutati sono i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa: i cd. ‘beni merce’), nonché le partecipazioni in società controllate ed in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni finanziarie, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2018.

In altri termini i beni rivalutabili sono identificabili nei seguenti:

a) immobilizzazioni materiali: i beni ammessi alla rivalutazione sono gli immobili, gli impianti, il macchinario, i mobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali, i beni di costo unitario inferiore a 516 euro ed i beni completamente ammortizzati. La rivalutazione può riguardare solo i beni risultanti dal bilancio di esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2018 ed ancora iscritti nel bilancio in relazione al quale viene operata la rivalutazione. Le imprese in contabilità semplificata fanno riferimento ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2018 e risultanti dal Registro dei Beni Ammortizzabili o dal Registro IVA degli Acquisti. Si ritiene che:  

   i) i beni in corso di costruzione, possono essere rivalutati per la parte iscritta in contabilità;

   ii) i beni concessi in leasing possono essere rivalutati se acquisiti in proprietà, cioè ‘riscattati’ nel corso del 2018.

b) immobilizzazioni immateriali: i beni ammessi alla rivalutazione sono i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, know-how, etc., iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. La rivalutazione riguarda solo i beni immateriali giuridicamente tutelati (ne restano pertanto esclusi i costi di impianto ed ampliamento, le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, l’avviamento, i costi pluriennali patrimonializzati), anche se completamente ammortizzati.

c) partecipazioni in società controllate e collegate: le partecipazioni in società controllate ed in società collegate, ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, per poter essere rivalutate debbono risultare iscritte nell’attivo patrimoniale del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Il rapporto di controllo o collegamento deve sussistere nel bilancio redatto alla fine dell’esercizio di riferimento (esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2018) e deve continuare ad esistere ininterrottamente alla data di chiusura dell’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita.

Non possono essere rivalutati i beni acquistati o ceduti durante il 2019 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

La rivalutazione deve riguardare categorie omogenee di beni. I beni mobili ammortizzabili non iscritti in pubblici registri, vanno raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. La rivalutazione deve essere eseguita applicando a ciascuna categoria interessata un unico criterio, cioè un uniforme parametro di riferimento.

Le categorie omogenee possono essere individuate nel modo seguente:

TIPO DI BENE CATEGORIA OMOGENEA
Beni materiali (esclusi i beni immobili e i beni mobili registrati) Per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Beni immobili – Aree fabbricabili con stessa destinazione urbanistica;- Aree non fabbricabili;- Fabbricati non strumentali;- Fabbricati strumentali (art. 40, co. 2, Tuir):   a) fabbricati strumentali per destinazione;   b) fabbricati strumentali per natura.
Beni mobili registrati – Veicoli(*);- Aeromobili;- Navi iscritte nel registro internazionale;- Navi non iscritte nel registro internazionale.
Impianti e macchinari infissi al suolo Per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Beni immateriali Distinti per ciascun bene.
Azioni e quote Per natura in base ai criteri di cui all’art. 61 del Tuir.

(*) dalla categoria dei veicoli possono essere esclusi i beni a deducibilità limitata: ad esempio le autovetture di cui all’articolo 121-bis del Tuir.

Termine di effettuazione della rivalutazione: la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2018.

I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, eseguono la rivalutazione nel bilancio 2019.

I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio prima della pubblicazione del decreto possono rivalutare i beni nel bilancio successivo: ad esempio le società che chiudono l’esercizio al 30 giugno di ogni anno, potranno rivalutare i beni nel bilancio di esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2020.

Limiti alla rivalutazione: l’articolo 11 della Legge n. 342 del 2000 (applicabile alla fattispecie in quanto richiamato dal comma 696 della Legge 160/2019) dispone:

i valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa (cd. valore economico), nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri (cd. valore di mercato).”

Il valore netto contabile a seguito della rivalutazione aumentato della maggiore quota di ammortamento stanziata a seguito della rivalutazione, non può superare il valore di mercato o il valore economico. Si procederà pertanto a determinare la rivalutazione, ossia l’ammontare dell’adeguamento di valore tenendo conto dei limiti previsti dalla legge. L’ammontare dell’adeguamento è pari alla differenza tra il ‘nuovo’ valore, ed il costo fiscalmente riconosciuto iscritto in bilancio. 

L’ ammontare  della rivalutazione costituisce:

   a) base di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta (del 12% o del 10%);

   b) incremento dell’ultimo costo fiscalmente riconosciuto per il calcolo degli ammortamenti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione viene operata (dal 1° gennaio 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);

   c) incremento dell’ultimo costo fiscalmente riconosciuto per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione viene operata (dal 1° gennaio 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

   d) limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021 (comma 703, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019).

Modalità di rivalutazione: con riguardo ai beni ammortizzabili, si possono utilizzare i seguenti tre metodi alternativi:

   A) Rivalutazione contestuale del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento: si utilizza tale metodo in presenza di rivalutazione di tipo monetario. Tale metodo consente la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario, in quanto la durata del piano di ammortamento  e la misura del coefficiente di ammortamento restano invariate.

   B) Rivalutazione del solo costo storico del bene: tale metodo si utilizza in presenza di rivalutazione di tipo economico.

   C) Riduzione totale o parziale del fondo di ammortamento: per tale via si ottiene un accrescimento del valore netto contabile del bene, senza variarne il costo storico. Tale metodo permette di ridurre o azzerare l’ammortamento già effettuato in precedenti esercizi, per la quota corrispondente agli ammortamenti anticipati effettuati con accantonamento a fondo.

Determinazione e versamento Imposta sostitutiva: sui maggiori dei beni iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari:

  • al 12% per i beni ammortizzabili;
  • al 10% per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati (ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con eventuali crediti per altri tributi vantati, nel modello F24.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale od in apposita riserva di rivalutazione, che ai fini fiscali è considerata in sospensione di imposta.

E’ possibile procedere all’affrancamento (anche parziale) della Riserva di rivalutazione, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di importo pari al 10%.

Adempimenti contabili: la rivalutazione va annotata nel libro inventari e segnalata nella nota integrativa. Gli amministratori (e l’eventuale collegio sindacale), nelle relazioni al bilancio, devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione ed attestare che sono stati rispettati i limiti di valore.

Per le imprese in contabilità semplificata, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto (cfr. art. 15 della Legge n. 342 del 2000), bollato e vidimato, da conservare e da esibire all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Contabilmente, si rileveranno le seguenti scritture:

Esempio: costo storico impianti e macchinari euro 1.000; fondo ammortamento euro 400; Rivalutazione euro 200.

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Impianti e macchinari                                 a    Riserva da rivalutazione ex L. 160/2019            euro 200   

(per rilevazione della rivalutazione effettuata ai sensi della Legge n. 160 del 2019)

————————————————— 31/12/2019 ———————————————————

Riserva da rivalutazione ex L. 160/2019           a     Debiti tributari                                                euro   24

(per rilevazione di imposta sostitutiva 12% di competenza dell’esercizio)

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Valutazioni di convenienza:

I possibili vantaggi della rivalutazione, risultano i seguenti:

a) – incremento degli ammortamenti che è possibile computare in detrazione (a partire dal bilancio 2022);

b) – incremento del patrimonio netto per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2482-bis codice civile (già nel bilancio dell’esercizio 2019);

c) – minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2023);

d) – maggiore plafond per calcolare le manutenzioni deducibili (a partire dal bilancio del 2020).

Tra gli aspetti negativi della rivalutazione, ci limitiamo a riportare i seguenti:

a) – potenziali conseguenze negative negli indici di affidabilità (relativamente al calcolo del valore dei beni strumentali, che viene incrementato);

b) – possibili conseguenze negative nella determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le cd. ‘società di comodo’;

c) – conseguenze derivanti dalla distribuzione del saldo di rivalutazione monetaria.

 

(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

(Informativa pubblicata in data 31 dicembre 2019)

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