La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, commi 52 e 53, estende fino al 30 giugno 2024 il periodo disponibile per la rivalutazione di partecipazioni in società, sia quotate che non quotate, possedute al 1° gennaio 2024.
La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva che si rende dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.
Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia).
Sono pertanto interessati alla disposizione agevolativa:
i) le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
ii) le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
iii) gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
iv) i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
La Circolare Agenzia Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
La rivalutazione delle quote di partecipazione delle società, risulta nel tempo regolamentata dalle normative che si indicano nella Tabella che segue (un apposita colonna indica anche il diverso ‘costo’ della rivalutazione nel tempo):
DATA DI RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI | NORMA | DATA PERIZIA | COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE | DATA VERSAMENTO IMPOSTA |
1° gennaio 2002 | Artt. 5 e 7 della L. n. 448 del 28.12.2001 | 30 settembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2002 |
1° gennaio 2002 | Art. 4, co. 3, del D.L. 24.09.2002, n. 209, convertito dalla L. n. 265/2002 | 16 dicembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 maggio 2003 |
1° gennaio 2003 | Art. 2, comma 2, del D.L. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge n. 27/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 marzo 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 6 bis del D.L. n. 355/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 1, co. 376 Legge n. 311 del 2004 | 30 giugno 2005 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2005 |
1° gennaio 2005 | D.L. 203 del 2005 art 11 quaterdecies | 30 giugno 2006 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2006 |
1° gennaio 2008 | Art. 1, co. 91, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 | 30 giugno 2008 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2008 |
1° gennaio 2010 | Art. 2, co. 229, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 | 2 novembre 2010 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 2 novembre 2010 |
1° luglio 2011 | Art. 7, co. 2, lett da dd) a gg), D.L. n. 70 del 12 maggio 2011 | 30 giugno 2012 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2012 |
1° gennaio 2013 | Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012 | 30 giugno 2013 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2013 |
1° gennaio 2014 | Art. 1, commi 156-157, Legge n. 147/2013 | 30 giugno 2014 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2014 |
1° gennaio 2015 | Art. 1, commi 626-627, Legge n. 190/2014 | 30 giugno 2015 | 8% qualificate, 4% non qualificate | 30 giugno 2015 |
1° gennaio 2016 | Art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015 | 30 giugno 2016 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2016 |
1° gennaio 2017 | Art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016 | 30 giugno 2017 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2017 |
1° gennaio 2018 | Art. 1, commi 997-998, Legge n. 205/2017 | 30 giugno 2018 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2018 |
1° gennaio 2019 |
Art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018 |
30 giugno 2019 |
11% qualificate, 10% non qualificate |
30 giugno 2019 |
1° gennaio 2020 | Art. 1, commi 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020’) | 30 giugno 2020 | 11% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2020 |
1° luglio 2020 | Legge n 77/2020 del 17 luglio 2020 (Decreto cd. ‘Rilancio’, D.L. n. 34/2020) | 16 novembre 2020 | 11% sia qualificate che non qualificate | 16 novembre 2020 |
1° gennaio 2021 | Legge n. 178/2020 (cd. ‘Legge di Bilancio 2021), e proroga scadenza cd. ‘Decreto Sostegni-bis’ | 15 novembre 2021 | 11% sia qualificate che non qualificate | 15 novembre 2021 |
1° gennaio 2022 | D.L. n. 17/2022, art. 30, conv. in L. n. 34/2022 (cd. ‘Decreto Energia’) | 15 novembre 2022 | 14% sia qualificate che non qualificate | 15 novembre 2022 |
1° gennaio 2023 | Legge n. 197/2022, art. 1, commi 107-109 (cd. ‘Legge di Bilancio 2023) | 15 novembre 2023 | 16% sia qualificate che non qualificate, sia quotate che non quotate | 15 novembre 2023 |
1° gennaio 2024 | Legge n. 213/2023, art. 1, commi 52-53 (cd. ‘Legge di Bilancio 2024’) | 30 giugno 2024 | 16% sia qualificate che non qualificate, sia quotate che non quotate | 30 giugno 2024 |
In particolare la predetta normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute sia in società non quotate in mercati regolamentati (che in relazione alle partecipazioni ‘quotate’), possedute alla data del 1° gennaio 2024, a condizione che che entro il 30 giugno 2024 venga redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’16%.
La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale; il valore della partecipazione con riferimento al mese di dicembre 2023 va individuato con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.
La perizia può essere asseverata sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l’Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio.
La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.
Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente.
Nel caso in cui il costo sia sostenuto dalla società oggetto della perizia, lo stesso deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni.
In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto notarile di trasferimento della stessa.
In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.
Infatti, la normativa consente di corrispondere un’imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria. A tale ultimo riguardo si sottolinea che, dal 2018, è stata disposta l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche: i dividendi e le plusvalenze realizzate vengono tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile.
Esemplificando: una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l., rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale (partecipazione qualificata), avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000. In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza viene assoggettata in dichiarazione ad imposta sostitutiva del 26%, determinando un carico impositivo di euro 124.800. La rivalutazione della quota attuata prima del 30 giugno 2024, ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 80.000, ossia euro 500.000 x 16%), consente un sensibile risparmio di imposta. Al contrario nel caso che la medesima quota avesse un costo di acquisto di euro 300.000, il carico impositivo in dichiarazione del 26% riguarderebbe la sola differenza di euro 200.000 (500.000 – 200.000) e risulterebbe – pertanto – di entità inferiore (euro 52.000), rispetto all’ipotesi di rivalutazione della quota di partecipazione.
Pertanto, come esemplificato, occorre verificare caso per caso l’effettiva convenienza a procedere ad una rivalutazione delle quote di partecipazione.
Inoltre, si ricorda che la legge delega per la riforma fiscale prevede che la messa ‘a regime’ della procedura di rivalutazione delle quote di partecipazione.
L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’16%.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, od in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 30 giugno 2025 e la terza rata il 30 giugno 2026.
Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.
Il modello F24 andrà compilato nella sezione Erario, utilizzando le modalità esemplificate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’anno di riferimento da indicare è il “2024“.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.
Nel caso si voglia ‘aggiornare’ il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.
L’articolo 5 della Legge n. 448/2001, ‘istitutiva’ della normativa in parola, al comma 1, dispone che: “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 (leggasi ora 1° gennaio 2023), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,….. a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi…”.
l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2024 – redditi 2023). Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione (sanzione da euro 250 ad euro 2.000, ex D.Lgs. n. 158/2015).
Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.
(Piergiorgio Ripa – Dottore Commercialista e Revisore Legale – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa con ultimo aggiornamento del 13 gennaio 2024)
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.