..:: SPESOMETRO ANNO 2015: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI INCLUSE/ESCLUSE.
Il termine di presentazione del modello di comunicazione polivalente (cd. ‘Spesometro’) risulta differente a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’anno 2015:
Con Comunicato stampa dell’8 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che anche per gli operatori che hanno effettuato le liquidazioni IVA mensili “sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015“.
Con provvedimento in data 24 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha prorogato al 20 settembre 2016 il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni effettuate nel 2015 da e verso operatori stabiliti in Paesi black list. Il rinvio si è stato disposto per permettere l’adeguamento dei sistemi informatici per l’esecuzione dell’adempimento come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto Semplificazioni). Pertanto, ai fini dell’adempimento black list si dovrà utilizzare il quadro BL del modello polivalente, ma la scadenza relativa è posticipata rispetto a quella di invio dello ‘spesometro’, le cui scadenze sono ora da considerarsi unificate sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali, alla data del 20 aprile 2016.
Per l’anno 2015, sono in buona sostanza confermate le regole di compilazione del modello di comunicazione polivalente (cd. ‘Spesometro’) seguite nel precedente adempimento (anno 2014).
Dal 2015 è prevista una nuova ipotesi di esclusione per i soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati ai fini dell’obbligo di trasmissione telematica nell’ambito del progetto “Dichiarazione precompilata”: ossia l’invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015: in altri termini, sono esclusi dall’adempimento dello ‘Spesometro’ coloro che già provvedono alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Al riguardo si segnala tuttavia che, qualora il cliente per ragioni di privacy manifesti la propria opposizione all’acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra dovrà comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all’Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente.
Lo Spesometro, oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori va utilizzato:
Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi black list si ricorda che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs. 175/2014) ha modificato la norma stabilendo che la comunicazione debba essere inviata una volta l’anno e solo se l’importo complessivo annuale eccede la soglia di euro 10.000.
Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle seguenti semplificazioni introdotte dal D.L. 16/2012:
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro.
Con Provvedimento del 6 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ripropone anche per le operazioni relative all’anno 2015, l’esonero dall’obbligo di presentazione dello Spesometro per le operazioni attive poste in essere dalle agenzie di viaggi di cui all’art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e dai commercianti al minuto di cui all’art. 22 dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Più in particolare, il provvedimento dispone l’esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore ai 3.600 euro al lordo dell’IVA, per la prima categoria di soggetti, e per le operazioni attive di importo unitario inferiore ai 3.000 euro al netto dell’IVA, per i secondi. Lo stesso provvedimento, inoltre, conferma l’esonero dalla presentazione dello Spesometro per le operazioni, attive e passive, rese e ricevute dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009 e dalle Amministrazioni autonome.
Proponiamo di seguito un elencazione delle operazioni da ricomprendere o da escludere dalla Comunicazione Polivalente:
COMUNICAZIONE POLIVALENTE | ||
TIPOLOGIA OPERAZIONE | NORMA | INCLUDERE SPESOMETRO? |
· Operazioni imponibili – al 4%, 10%, 22% (anche in reverse charge). | SI | |
· Operazioni imponibili – anche in regime del margine, al netto della quota Fuori Campo IVA. | Art. 36, D.Lgs. n. 41/2015 | SI |
· Operazioni imponibili in reverse charge. | Art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 | SI |
· Autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale. | Art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/1972 | SI |
· Autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione. | SI | |
· Operazioni imponibili: autoconsumo. | Art. 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni non imponibili – IMPORTAZIONI. | NO | |
· Operazioni non imponibili – ESPORTAZIONI | Non Imponibile Art. 8 comma 1 lett. a), b), D.P.R. 633/1972 | NO |
· Operazioni non imponibili – acquisti e cessioni intracomunitarie. | Non Imponibile Art. 39 e 41 D.L. 331/1993 | NO |
· CESSIONI INTERNE nelle triangolazioni comunitarie. | Non Imponibile Art. 58, D.L. 331/1993 | SI |
· Operazioni non imponibili: ESPORTATORE ABITUALE che utilizza il ‘plafond’ | Non Imponibile Art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni non imponibili: cessioni di navi, aeromobili, ecc. | Art. 8-bis, D.P.R.633/1972 | SI |
· Operazioni non imponibili: acquisti da non residenti. | Non Imponibile Art. 38-quater, D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni non imponibili verso Repubblica di San Marino. | Non Imponibile Art. 71 D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni non imponibili verso il Vaticano. | Non Imponibile Art. 72 D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni non imponibili SERVIZI Internazionali | Non Imponibile Art. 9 D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni esenti – in generale. | Esente Art. 10 D.P.R. 633/72 | SI |
· Operazioni esenti relative a operazioni finanziarie. | Esente Art. 10 D.P.R. 633/72 | NO |
· Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Black list. Le operazioni con Paesi Black list di importo uguale o inferiore a 10.000 euro, non comunicate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 40 del 2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente. | NO,
già Black List |
|
· Operazioni fuori campo: fatture attive emesse nei confronti di committenti non residenti, relative a prestazioni di servizi – tutte le prestazioni di servizi tassate nel paese del committente. | Fuori Campo IVA artt. da 7-ter a 7-sexies D.P.R. 633/1972 | NO |
· Cessioni d’azienda. | Fuori Campo IVA | NO |
· Spese anticipate in nome e per conto escluse dalla base imponibile (Fuori campo I.V.A.). | Art. 15, D.P.R.633/1972 | NO |
· Somme dovute a titolo di interessi di mora o penalità dovuta a ritardi nell’adempimento di obblighi contrattuali o, più in generale, a qualsiasi importo che non ha natura di controprestazione a fronte di una cessione o prestazione di servizio a cui si riferisce e che, pertanto, è escluso dalla formazione della base imponibile Iva (Fuori campo IVA). | Fuori Campo IVA Art. 15, D.P.R. 633/1972 | NO |
· Cessione di terreni agricoli. | Fuori Campo IVA | NO |
· Cessioni gratuite di beni che non formano oggetto attività di valore unitario inferiore ad euro 25,83. | Fuori Campo IVA | NO |
· Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa. | Art. 13, D.P.R. 633/1972 | SI |
· Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. | Fuori Campo IVA – Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/1972 | NO |
· Cessioni di denaro e cessioni di valori bollati e postali. | Fuori Campo IVA – Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/1972 | NO |
· Passaggi interni tra contabilità. | NO | |
· Operazioni di importo uguale o superiore ad euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. | Art. 7 D.P.R.605/1973 | NO |
· Operazioni connesse ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e telefoniche (uso domestico e business). | Art. 7 D.P.R. 605/1973 | NO |
· Operazioni relative ai contratti di mutuo. | Art. 78, comma 25, L. 413/1991 | NO |
· Operazioni relative agli atti di compravendita di immobili. | Art. 3-bis D.Lgs. 463/1997 | NO |
· Versamento di acconti relativi all’acquisto di immobili nel 2015, ma stipula del rogito nel 2016. | SI | |
· Operazioni che per espressa previsione legislativa non costituiscono “prestazioni di servizi’’ (es. cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d’autore, prestiti obbligazionari e loro intermediazioni eccetera). | Art. 3, comma4, D.P.R. 633/1972 | NO |
· Operazioni relative a particolari settori (commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato). | Art. 74 comma 2, D.P.R. 633/1972 | NO |
· Cessione di prodotti editoriali. | Art. 74, comma 1, D.P.R. 633/1972 | NO |
· Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in deposito IVA senza estrazione. | NO | |
· Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva con estrazione. | SI | |
· Operazioni soggette allo Split Payment, per le quali l’Iva viene versata direttamente dall’Erario | Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni di acquisto in Reverse Charge ex artt. 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972 (es. cessioni di oro, subappalti in edilizia, etc.) nelle quali l’imposta è indicata in fattura assolta dall’acquirente/committente, il quale nel riquadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 ‘Op. in reverse charge’. | Artt. 17, commi 5 e 6, 74 commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972 | SI |
· Operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria: ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (es. medici, odontoiatri, farmacie, etc.) hanno inviato i relativi dati al STS. | NO | |
· Operazioni già comunicate per spese funebri: in mancanza di un esonero ufficiale, si ritiene che siano obbligati alla compilazione dello ‘spesometro’ sebbene abbiano già inviato all’Agenzia delle entrate i dati relativi, per la predisposizione del 730 precompilato; | SI | |
Acquisti da contribuenti minimi | art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e art. 1, co. 100 della L. n. 244/2007 | SI |
Escluso IVA art. 2 (cessioni denaro, crediti, aziende) | art. 2 D.P.R. 633/72 | NO |
Escluso IVA art. 3 (diritti d’autore, etc.) | art. 3 D.P.R. 633/72 | NO |
Escluso IVA art. 4 (operazioni non commerciali) | art. 4 D.P.R. 633/1972 | NO |
Escluso IVA art. 5 (es. associati in partecipazione e co.co.pro) | art. 5 D.P.R. 633/1972 | NO |
Operazioni art. 17, co. 6, lett. a-bis e art. 10, n. 8-bis/ter (cessioni fabbricati) | NO | |
Operazioni non imponibile art. 74-ter (agenzie di viaggio) | SI | |
Operazioni non imponibili art. 14, legge n. 49/1987 (cessioni a ONG) | SI | |
Operazioni esenti art. 10, n. 27-quinquies (beni con IVA non detraibile) | SI | |
Operazioni effettuate con/dai terremotati | SI |
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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