SPESOMETRO ANNO 2015: TABELLA RIEPILOGATIVA

..:: SPESOMETRO ANNO 2015: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI INCLUSE/ESCLUSE.

Il termine di presentazione del modello di comunicazione polivalente (cd. ‘Spesometro’) risulta differente a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’anno 2015:

  • entro l’ 11 aprile 2016 (il 10 aprile 2016 scadenza naturale cade infatti di domenica) se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
  • entro il 20 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.

Con Comunicato stampa dell’8 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che anche per gli operatori che hanno effettuato le liquidazioni IVA mensilisono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015“.

Con provvedimento in data 24 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha prorogato al 20 settembre 2016 il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni effettuate nel 2015 da e verso operatori stabiliti in Paesi black list. Il rinvio si è stato disposto  per permettere l’adeguamento dei sistemi informatici per l’esecuzione dell’adempimento come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto Semplificazioni). Pertanto, ai fini dell’adempimento black list si dovrà utilizzare il quadro BL del modello polivalente, ma la scadenza relativa è posticipata rispetto a quella di invio dello ‘spesometro’, le cui scadenze sono ora da considerarsi unificate sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali, alla data del 20 aprile 2016.

Per l’anno 2015, sono in buona sostanza confermate le regole di compilazione del modello di comunicazione polivalente (cd. ‘Spesometro’) seguite nel precedente adempimento (anno 2014).

Dal 2015 è prevista una nuova ipotesi di esclusione per i soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati ai fini dell’obbligo di trasmissione telematica nell’ambito del progetto “Dichiarazione precompilata”: ossia l’invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015: in altri termini, sono esclusi dall’adempimento dello ‘Spesometro’ coloro che già provvedono alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Al riguardo si segnala tuttavia che, qualora il cliente per ragioni di privacy manifesti la propria opposizione all’acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra dovrà comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all’Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente.

Lo Spesometro, oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori va utilizzato:

  • per comunicare le operazioni di acquisto da operatori della Repubblica di San Marino: la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione in contabilità;
  • per comunicare i dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list;
  • per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi black list si ricorda che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs. 175/2014) ha modificato la norma stabilendo che la comunicazione debba essere inviata una volta l’anno e solo se l’importo complessivo annuale eccede la soglia di euro 10.000.

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle seguenti semplificazioni introdotte dal D.L. 16/2012:

  • per le operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione non è più presente l’originaria soglia di euro 3.000 e quindi vanno comunicati i dati di tutte le fatture emesse e ricevute ed inoltre la comunicazione viene fatti in modo cumulativo per ogni controparte economica.
  • per le operazioni senza obbligo di fatturazione resta la soglia di monitoraggio (euro 3.600 Iva inclusa).

L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro.

Con Provvedimento del 6 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ripropone anche per le operazioni relative all’anno 2015, l’esonero dall’obbligo di presentazione dello Spesometro per le operazioni attive poste in essere  dalle agenzie di viaggi di cui all’art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e dai commercianti al minuto di cui all’art. 22 dello stesso D.P.R. n. 633/1972.  Più in particolare, il provvedimento dispone l’esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore ai 3.600 euro al lordo dell’IVA, per la prima categoria di soggetti, e per le operazioni attive di importo unitario inferiore ai 3.000 euro al netto dell’IVA, per i secondi. Lo stesso provvedimento, inoltre, conferma l’esonero dalla presentazione dello Spesometro per le operazioni, attive e passive, rese e ricevute dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009 e dalle Amministrazioni autonome.

Proponiamo di seguito un elencazione delle operazioni da ricomprendere o da escludere dalla Comunicazione Polivalente:

COMUNICAZIONE POLIVALENTE
TIPOLOGIA OPERAZIONE NORMA INCLUDERE SPESOMETRO?
· Operazioni imponibili – al 4%, 10%, 22% (anche in reverse charge). SI
· Operazioni imponibili – anche in regime del margine, al netto della quota Fuori Campo IVA. Art. 36, D.Lgs. n. 41/2015 SI
· Operazioni imponibili in reverse charge. Art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 SI
· Autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale. Art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/1972 SI
· Autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione. SI
· Operazioni imponibili: autoconsumo. Art. 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972 SI
· Operazioni non imponibili – IMPORTAZIONI. NO
· Operazioni non imponibili – ESPORTAZIONI Non Imponibile Art. 8 comma 1 lett. a), b), D.P.R. 633/1972 NO
· Operazioni non imponibili – acquisti e cessioni intracomunitarie. Non Imponibile Art. 39 e 41  D.L. 331/1993 NO
· CESSIONI INTERNE nelle triangolazioni comunitarie. Non Imponibile Art. 58, D.L. 331/1993 SI
· Operazioni non imponibili: ESPORTATORE ABITUALE che utilizza il ‘plafond’ Non Imponibile Art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 SI
· Operazioni non imponibili: cessioni di navi, aeromobili, ecc. Art. 8-bis, D.P.R.633/1972 SI
· Operazioni non imponibili: acquisti da non residenti. Non Imponibile Art. 38-quater, D.P.R. 633/1972 SI
· Operazioni non imponibili verso Repubblica di San Marino. Non Imponibile Art. 71 D.P.R. 633/1972 SI
· Operazioni non imponibili verso il Vaticano. Non Imponibile Art. 72 D.P.R. 633/1972 SI
· Operazioni non imponibili SERVIZI Internazionali Non Imponibile Art. 9 D.P.R. 633/1972 SI
· Operazioni esenti – in generale. Esente Art. 10 D.P.R. 633/72 SI
· Operazioni esenti relative a operazioni finanziarie. Esente Art. 10 D.P.R. 633/72 NO
· Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Black list. Le operazioni con Paesi Black list di importo uguale o inferiore a 10.000 euro, non comunicate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 40 del 2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente. NO,

già Black List

· Operazioni fuori campo: fatture attive emesse nei confronti di committenti non residenti, relative a prestazioni di servizi – tutte le prestazioni di servizi tassate nel paese del committente. Fuori Campo IVA artt. da 7-ter a 7-sexies D.P.R. 633/1972 NO
· Cessioni d’azienda. Fuori Campo IVA NO
· Spese anticipate in nome e per conto escluse dalla base imponibile (Fuori campo I.V.A.). Art. 15, D.P.R.633/1972 NO
· Somme dovute a titolo di interessi di mora o penalità dovuta a ritardi nell’adempimento di obblighi contrattuali o, più in generale, a qualsiasi importo che non ha natura di controprestazione a fronte di una cessione o prestazione di servizio a cui si riferisce e che, pertanto, è escluso dalla formazione della base imponibile Iva (Fuori campo IVA). Fuori Campo IVA Art. 15, D.P.R. 633/1972 NO
· Cessione di terreni agricoli. Fuori Campo IVA NO
· Cessioni gratuite di beni che non formano oggetto attività di valore unitario inferiore ad euro 25,83. Fuori Campo IVA NO
· Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa. Art. 13, D.P.R. 633/1972 SI
· Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. Fuori Campo IVA – Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/1972 NO
· Cessioni di denaro e cessioni di valori bollati e postali. Fuori Campo IVA – Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/1972 NO
· Passaggi interni tra contabilità. NO
· Operazioni di importo uguale o superiore ad euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Art. 7 D.P.R.605/1973 NO
· Operazioni connesse ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e telefoniche (uso domestico e business). Art. 7 D.P.R. 605/1973 NO
· Operazioni relative ai contratti di mutuo. Art. 78, comma 25, L. 413/1991 NO
· Operazioni relative agli atti di compravendita di immobili. Art. 3-bis D.Lgs. 463/1997 NO
· Versamento di acconti relativi all’acquisto di immobili nel 2015, ma stipula del rogito nel 2016. SI
· Operazioni che per espressa previsione legislativa non costituiscono “prestazioni di servizi’’ (es. cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d’autore, prestiti obbligazionari e loro intermediazioni eccetera). Art. 3, comma4, D.P.R. 633/1972 NO
· Operazioni relative a particolari settori (commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato). Art. 74 comma 2, D.P.R. 633/1972 NO
· Cessione di prodotti editoriali. Art. 74, comma 1,  D.P.R. 633/1972 NO
· Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in deposito IVA senza estrazione.   NO
· Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva con estrazione.   SI
· Operazioni soggette allo Split Payment, per le quali l’Iva viene versata direttamente dall’Erario Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 SI
· Operazioni di acquisto in Reverse Charge ex artt. 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972 (es. cessioni di oro, subappalti in edilizia, etc.) nelle quali l’imposta è indicata in fattura assolta dall’acquirente/committente, il quale nel riquadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 ‘Op. in reverse charge’. Artt. 17, commi 5 e 6, 74 commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972  SI
· Operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria: ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (es. medici, odontoiatri, farmacie, etc.) hanno inviato i relativi dati al STS.   NO 
· Operazioni già comunicate per spese funebri: in mancanza di un esonero ufficiale, si ritiene che siano obbligati alla compilazione dello ‘spesometro’ sebbene abbiano già inviato all’Agenzia delle entrate i dati relativi, per la predisposizione del 730 precompilato;     SI
Acquisti da contribuenti minimi art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e art. 1, co. 100 della L. n. 244/2007  SI
 Escluso IVA art. 2 (cessioni denaro, crediti, aziende) art. 2 D.P.R. 633/72 NO
Escluso IVA art. 3 (diritti d’autore, etc.) art. 3 D.P.R. 633/72 NO
Escluso IVA art. 4 (operazioni non commerciali) art. 4 D.P.R. 633/1972 NO
Escluso IVA art. 5 (es. associati in partecipazione e co.co.pro) art. 5 D.P.R. 633/1972 NO
 Operazioni art. 17, co. 6, lett. a-bis e art. 10, n. 8-bis/ter (cessioni fabbricati)   NO
 Operazioni non imponibile art. 74-ter (agenzie di viaggio)   SI
Operazioni non imponibili art. 14, legge n. 49/1987 (cessioni a ONG)   SI
Operazioni esenti art. 10, n. 27-quinquies (beni con IVA non detraibile)   SI
 Operazioni effettuate con/dai terremotati   SI

 

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

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