..:: VERIFICHE DI INIZIO ANNO 2018: REGIME CONTABILE DA ADOTTARE
All’inizio di ciascun anno, le imprese di minore ‘dimensione’, debbono procedere ad una verifica dei ricavi conseguiti nel precedente anno: la tenuta di una contabilità semplificata è infatti subordinata al possesso di alcuni requisiti, che di seguito si riepilogano.
Regime di contabilità ordinaria / semplificata.
Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per le cd. società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, etc.).
Il primo comma dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, dispone che le imprese individuali e le cd. ‘società di persone’ (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via prevalente, possano tenere la contabilità semplificata:
“(…) qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (..). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi”.
In altri termini, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata è di:
Sulla scorta della modifica intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto disposto dalla cd. Legge di Bilancio 2017, per ricavi si intendono di componenti positivi ‘incassati’ nell’anno precedente (per effetto del nuovo regime ‘per cassa’ introdotto).
Nel caso in un esercizio venga superata la soglia dei ricavi sopra indicata, ricorre l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Ad esempio, se un’impresa in contabilità semplificata nel 2017, ha conseguito ricavi in tale esercizio di euro 750.000, dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria a far data dal 1° gennaio 2018 |
Nel caso di inizio di attività nel corso dell’esercizio, va operato il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti nel modello trasmesso telematicamente per richiedere l’attribuzione del codice fiscale/partita IVA.
La contabilità semplificata è il regime ‘naturale’ degli imprenditori individuali e società di persone che hanno ricavi inferiori a quelli previsti dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 sopra richiamato.
Per tali soggetti è sempre possibile optare, attraverso il cd. ‘comportamento concludente’ per la tenuta di una contabilità ordinaria, procedendo poi a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nel caso di esercizio congiunto sia di un’attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 700.000, salvo l’annotazione distinta dei ricavi promananti dall’esercizio di entrambe le attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) ai ricavi relativi all’attività ‘prevalente’ (che è quella che ha conseguito i maggiori ricavi nell’esercizio). Pertanto si procede nel modo seguente:
Si sottolinea peraltro che il distinguo, tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata, non opera in ambito civilistico, avendo lo stesso solo carattere di semplificazione di natura fiscale. In altri termini la tenuta di una contabilità ‘semplificata’ (in luogo di una ‘ordinaria’), sebbene rispettosa della vigente normativa tributaria, rappresenta violazione di specifici obblighi civilistici.
Il predetto comportamento può infatti, esporre gli amministratori di una società di persone, al rischio di un’azione di responsabilità in relazione al pregiudizio arrecato al patrimonio sociale scaturente dalla violazione stessa (art. 2260 c.c.), per impossibilità dei soci non amministratori di esercitare il diritto di controllo ex art. 2261 c.c. (non permettendo agli amministratori di predisporre il rendiconto ex art. 2262 c.c.).
In aggiunta, occorre considerare le conseguenze – in ordine alla omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili – previste dalla vigente normativa fallimentare, che possono essere sintetizzate nei seguenti aspetti:
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa pubblicata il 13 gennaio 2018)
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