..:: VERIFICHE DI INIZIO ANNO 2019 AI FINI I.V.A.
All’inizio di ciascun anno, le imprese di minore ‘dimensione’ e gli esercenti arti e professioni, debbono procedere ad una verifica del volume d’affari conseguito nel precedente anno solare: la periodicità delle liquidazioni ai fini I.V.A. (‘mensile’ oppure ‘trimestrale’) è infatti subordinata al possesso di alcuni requisiti, che di seguito si riepilogano.
Per determinare se la liquidazione periodica I.V.A. debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata dall’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, che risultano i seguenti:
In particolare, occorre fare riferimento al volume d’affari conseguito nell’anno solare precedente (come verrà poi indicato nella dichiarazione annuale IVA), a nulla rilevando l’ammontare dei ricavi di competenza (o meglio dei ricavi ‘incassati’).
Nel caso di esercizio congiunto sia di un’attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 700.000, salvo la tenuta della cd. ‘contabilità separata’ per le distinte attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) al volume d’affari relativo all’attività ‘prevalente’ (che è quella che ha conseguito il maggior volume d’affari). Pertanto si procede nel modo seguente:
Nel caso di tenuta della contabilità separata ‘per obbligo’ normativo, ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente: l’impresa potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per un’altra;
Se al contrario una o più attività esercitate comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi fatturati.
L’opzione per la liquidazione trimestrale (in presenza dei requisiti essa legittimante) si esercita attraverso il cd. ‘comportamento concludente’ tenuto dal contribuente e successivamente comunicato nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata (quadro VO).
L’opzione una volta esercitata, si rinnova ‘automaticamente’ di anno in anno, ed ha validità fino alla eventuale revoca.
I soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, maggiorano gli importi a debito degli interessi nella misura fissa dell’1 per cento, da versarsi sul Mod. F24 cumulativamente al tributo cui afferiscono.
Sempre ad inizio anno 2019 è necessario procedere alla determinazione della percentuale definitiva del pro-rata del precedente anno 2018: con la prima liquidazione periodica IVA 2019 (mensile o trimestrale) si assume infatti quale percentuale provvisoria quella del precedente periodo d’imposta.
L’articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 dispone infatti che: “Nel corso dell’anno la detrazione provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno“.
Occorrerà allora procedere extra-contabilmente i calcoli per determinare la percentuale del pro-rata definitivo del 2018 di detrazione dell’IVA sugli acquisti. In particolare dovranno procedere con solerzia i contribuenti con periodicità di liquidazione mensile, che dovranno procedere ad applicare il nuovo pro-rata già nella liquidazione del mese di gennaio 2019.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa pubblicata il 7 gennaio 2019)
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