..:: ASSEGNO POSTDATATO: REGOLARIZZAZIONE ED INCASSO PRIMA DELLA SCADENZA
L’assegno postdatato è un assegno bancario o postale nel quale viene apposta una data futura rispetto alla data reale di emissione dell’assegno.
L’emissione di assegni postdatati è ancora abbastanza diffusa in Italia. Il soggetto privo della disponibilità monetaria necessaria ad effettuare un pagamento immediato, consegna al creditore un assegno postdatato, volendo in tal modo rinviare ad una data futura rispetto a quella di emissione dello stesso, il momento dell’effettivo pagamento del proprio debito. Il creditore, a sua volta, riceve un titolo a garanzia del proprio credito, da utilizzare nel caso in cui il debitore non adempia la propria obbligazione entro il termine convenuto.
E’ chiaro quindi come l’apposizione all’assegno di una data successiva alla sua emissione, trasforma lo stesso in qualcosa che non è, ovvero in un titolo cambiario, evadendo però il pagamento dell’imposta di bollo.
La prassi dell’emissione di un assegno postdatato si regge sull’esistenza del ‘patto di non presentazione’, ossia di un accordo tra le parti, con cui il creditore si impegna a non presentare l’assegno all’incasso prima della data indicata sull’assegno.
L’emissione di un assegno bancario postdatato, sebbene depenalizzata dal D.L. n. 507/99 (che l’ha ‘declassato’ da reato ad illecito amministrativo), è comunque vietata dalla vigente normativa.
Come ribadito infatti anche dalla sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016 della Corte di Cassazione, “l’emissione di un assegno in bianco o postdatato è contraria alle norme imperative (all’ordine pubblico e al buon costume sancito dall’art. 1343 c.c.) contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/33 e pertanto, se consegnato al fine di garanzia del debito, rende nullo il sottostante patto.
L’articolo 31 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd. ‘Legge sull’Assegno’) stabilisce infatti:
“L‘assegno bancario è pagabile a vista.
Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”.
In altri termini, la postdatazione dell’assegno non determina la nullità dell’assegno emesso, ma solo la nullità del patto di postdatazione, permettendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (l’assegno infatti è pagabile a vista).
L’assegno bancario postdatato è pagabile nel giorno in cui è presentato per il pagamento, anche se la presentazione è anteriore alla data di emissione indicata sul titolo.
Ma l’articolo 31 sopra ricordato va coordinato con il successivo articolo 121 della cd. ‘Legge sull’Assegno’ che impone al presentatore la regolarizzazione fiscale, in quanto da parificarsi alla cambiale:
“Qualora nell’assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell’effettiva emissione dell’assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell’emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all’art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268”.
In altri termini, per potersi procedere all’effettivo incasso dell’assegno postdatato (cioè prima della data indicata sull’assegno stesso), è necessario procedere preliminarmente alla sua regolarizzazione fiscale, attraverso la corresponsione dell’imposta di bollo dovuta sulle cambiali, nella misura del 12 per mille dell’importo dell’assegno ed al pagamento delle sanzioni (in misura doppia rispetto all’imposta evasa), con il versamento del 24 per mille sul valore del titolo.
La regolarizzata va operata a cura del prenditore dell’assegno.
Esemplificando, la regolarizzazione di un assegno postdatato di euro 10.000, comporta il versamento ai fini della regolarizzazione di complessivi euro 360, nel modo seguente:
In caso contrario, vi è una responsabilità per l’evasione dell’imposta di tutti i soggetti, in solido, che hanno concorso a formare il titolo e a metterlo in circolazione.
Nel caso in cui, una volta effettuata la regolarizzazione dell’assegno, non sia presente la provvista per il pagamento presso l’Istituto di credito, lo stesso invita il cliente a provvedere al deposito della somma necessaria.
In difetto di ‘copertura’ dell’assegno la banca procede ad effettuare la comunicazione per l’iscrizione al C.A.I. (Centrale d’allarme interbancaria presso la Banca d’Italia), ovvero l’elenco dei cd. “cattivi pagatori”.
La sentenza n. 5069 del 3 marzo 2010 della Corte di Cassazione ha ribadito che l’assegno postdato non rappresenta un titolo esecutivo, neanche nel caso in cui lo stesso venga regolarizzato fiscalmente con il pagamento dell’imposta di bollo e delle sanzioni.
Il titolo quindi, essendo irregolare, non rappresenta titolo valido per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo.
L’unico modo per rendere ‘regolare’ un assegno postdatato è pertanto quello di attendere la ‘maturazione’ della scadenza apposta sul titolo: in tale ipotesi infatti la postdatazione originariamente apposta non viene mai ad evidenza e l’assegno rimasto ‘impagato’ costituisce titolo per procedere in via esecutiva, elevando protesto verso l’emittente inadempiente.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa pubblicata l’8 gennaio 2018)
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