FALLIMENTO: LIMITI DIMENSIONALI DI NON FALLIBILITA’

..:: FALLIMENTO: LIMITI DIMENSIONALI DI NON FALLIBILITA’

L’articolo 1 del R.D. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. ‘Legge Fallimentare) dispone:

Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

L’articolo 1 della Legge Fallimentare fornisce la definizione dei soggetti per i quali è esclusa la fallibilità.

L’articolo 1 predetto, nel testo attualmente in vigore (modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 prima e dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169 poi), ha inteso definire sotto il profilo dimensionale la nozione di ‘piccolo imprenditore’, elaborata da dottrina e giurisprudenza in precedenza (e che si prestava ad interpretazioni diverse a seconda dei casi e che non forniva un parametro univoco per l’applicazione della legge), volta ad individuare i soggetti non assoggettabili a fallimento.

I nuovi limiti dimensionali, si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, cosı come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

Per scongiurare la declaratoria di fallimento occorre in definitiva che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

b) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.

In caso di superamento, anche per un solo anno di uno dei requisiti previsti sub a) e b) precedenti, l’impresa è assoggettabile a fallimento.

Al contrario, il limite previsto sub c) precedente, è riferito all’ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento.

La predetta situazione può essere esemplificata nelle Tabelle che seguono, in relazione ad un’ipotetica istanza di fallimento depositata nel corso del corrente anno 2017:

Limiti dimensionali 2014 2015 2016
a) Attivo patrimoniale 310.000 150.000 20.000
b) Ricavi lordi 180.000 50.000 0
c) Debiti alla data dell’istanza di fallimento:                            450.000

L’impresa fallisce perché ha superato il limite dell’Attivo nel 2014.

Limiti dimensionali 2014 2015 2016
a) Attivo patrimoniale 290.000 150.000 20.000
b) Ricavi lordi 220.000 50.000 0
c) Debiti alla data dell’istanza di fallimento:                            450.000

L’impresa fallisce perché ha superato il limite dei Ricavi nel 2014.

Limiti dimensionali 2014 2015 2016
a) Attivo patrimoniale 290.000 150.000 20.000
b) Ricavi lordi 180.000 50.000 0
c) Debiti alla data dell’istanza di fallimento:                            510.000

L’impresa fallisce perché ha superato il limite dei Debiti esistenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento (2017).

Limiti dimensionali 2014 2015 2016
a) Attivo patrimoniale 290.000 150.000 20.000
b) Ricavi lordi 180.000 50.000 0
c) Debiti alla data dell’istanza di fallimento:                               450.000

L’impresa non fallisce perché NON ha superato nessuno dei limiti previsti dall’articolo 1 della Legge Fallimentare.

In definitiva, l’impresa nei confronti della quale viene presentata l’istanza di fallimento deve provare (dare dimostrazione attraverso i bilanci, le scritture contabili, le dichiarazioni dei redditi, etc.) di non aver superato nessuno dei limiti previsti dall’articolo 1 della Legge Fallimentare.

In caso di inerzia dell’impresa nei cui confronti il creditore procede, il Tribunale non può procedere se i debiti non superano l’importo di euro 30.000 siccome previsti dall’articolo 15, comma 9, del R.D. n. 267/1942.

Il predetto articolato infatti, così dispone:

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila“.

La disposizione non pone un limite al credito del singolo istante per il fallimento: il creditore che presenta l’istanza di fallimento può anche essere creditore di un euro.

Però, per evitare l’apertura di fallimenti in cui presumibilmente vi è un passivo ridotto, col rischio di andare incontro a spese poco produttive, il legislatore ha posto un ulteriore soglia minima di indebitamento (euro 30.000), per la quale il fallimento, pur ricorrendone le condizioni, non va dichiarato. Ciò si verifica se risulta, dagli atti dell’istruttoria fallimentare (comprese le informazioni assunte), che il totale dei crediti da soddisfare, ossia già scaduti, è inferiore ad euro 30.000.

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

Informativa pubblicata in data 15 gennaio 2017

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