Dal 31 marzo 2016 è attiva la procedura di iscrizione degli enti ed associazioni al fine di concorrere alla destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l’anno 2016.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2015 fornisce una sintesi degli adempimenti da seguire ai fini dell’ammissione al contributo, per l’anno 2015 e per i successivi. La predetta Circolare espressamente chiarisce infatti di fornire, con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi. Le istruzioni contenute nel presente documento valgono, pertanto, anche per gli esercizi successivi al 2015, salvo sopravvenute modifiche normative.
Soggetti ammessi al beneficio:
Il contribuente può destinare il 5 per mille della sua Irpef, firmando in uno dei riquadri dei modelli di dichiarazione (rispettivamente: Unico PF, mod. 730, o scheda allegata al modello CU per coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
I codici fiscali dei soggetti ai quali può essere destinato il proprio 5 per mille sono rinvenibili negli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Iscrizione degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.
E’ possibile la sola iscrizione telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati dal 31 marzo 2016 al 9 maggio 2016 (in quanto il 7 maggio cade di sabato). Devono presentare la domanda per il 2016 anche gli enti e le associazioni che hanno inviato la domanda negli anni precedenti.
La tempistica prevista dalla vigente normativa è riepilogata nella Tabella seguente:
Enti di volontariato ed Associazioni sportive dilettantistiche | |
Decorrenza termine di presentazione domanda d’iscrizione | 31 marzo 2016 |
Termine finale presentazione domanda d’iscrizione | 9 maggio 2016 |
Pubblicazione dell’elenco provvisorio sul sito dell’Agenzia delle Entrate | 14 maggio 2016 |
Eventuale richiesta correzione domande (alla D.R.E. competente) | 20 maggio 2016 |
Pubblicazione elenco aggiornato degli Enti ed Associazioni destinatari | 25 maggio 2016 |
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.) | 30 giugno 2016 |
Termine per le regolarizzazioni ex D.L. 16/2012 (remissione in bonis) (*) | 30 settembre 2016 |
La sanatoria
E’ possibile procedere a sanare tardivamente alcuni inadempimenti. In particolare i seguenti:
Le predette irregolarità possono essere sanate entro il 30 settembre 2016. A tal fine, oltre all’adempimento tardivo, occorre procedere al versamento di una sanzione di euro 250,00 su Mod. F24, codice tributo 8115.
La predetta sanzione non può essere fatta oggetto di compensazione.
Rendiconto separato.
Gli enti che ricevono il contributo del 5 per mille devono redigere un apposito e separato rendiconto – con relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme incassate.
Il rendiconto va predisposto entro un anno dalla ricezione del contributo. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, indirizzando i documenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, seguendo il modello di rendiconto e le Linee Guida per la sua predisposizione.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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