PATENT BOX: AGEVOLAZIONE SPIEGATA DALL’AGENZIA ENTRATE

..:: PATENT BOX: L’AGEVOLAZIONE SPIEGATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, per fornire importanti chiarimenti sulle modalità applicative dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge n. 190 del 2014.

Tale normativa prevede una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (cd. ‘Patent Box).

Soggetti beneficiari.

Il Patent Box si applica quindi a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, nonché le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Paesi con cui l’Italia ha in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Sono escluse dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con riguardo a quest’ultima, si ritiene che il beneficio possa però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.Non possono, invece, accedere al regime agevolativo quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.).

Modalità di accesso al Regime.

I soggetti destinatari del ‘Patent Box’, per poter accedere al regime di tassazione agevolata, devono esercitare un’opzione da comunicarsi all’Agenzia delle entrate con modalità telematiche.
Per i primi due periodi d’imposta di applicazione della norma (2015 e 2016) è necessario utilizzare un apposito modello semplificato da inoltrare telematicamente, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, entro il termine del periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione.
Per il 2015, il termine era quello del 31 dicembre 2015.
L’esercizio dell’opzione, a decorrere dal 2017 (terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014), va invece comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi nel Modello Unico 2018.
L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

 

L’opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari, bensì può essere esercitata, fin dal primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014, per singolo bene immateriale.
Nel caso in cui in periodi di imposta successivi l’impresa intenda “agevolare” un nuovo bene immateriale, tra quelli individuati dall’articolo 6 del decreto Patent Box, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione.
Anche tale nuova opzione avrà durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio (e pertanto verrà a scadere, salvo proroghe, successivamente al termine di efficacia della precedente opzione) e richiederà di porre in essere ex novo tutti gli adempimenti del caso (ad esempio, inoltro di una nuova istanza di ruling).
Se, però, il nuovo bene incluso nel Patent Box presenta vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato e l’impresa voglia considerare entrambi i beni come un bene unico, la nuova opzione coinciderà con la durata residua del bene precedente.

 

Calcolo dell’Agevolazione.

L’agevolazione in commento consiste in una variazione in diminuzione – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP – per la cui determinazione occorre:

  1. individuare, innanzitutto, il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto Patent Box;
  2. calcolare, poi, il cd. ‘nexus ratio’, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, ai sensi dell’articolo 9, commi da 2 a 5 del medesimo decreto;
  3. effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il ‘nexus ratio’ per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’articolo 9, comma 7 del decreto.

 

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare.
Tuttavia, per i periodi di imposta 2015 e 2016 (ossia il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 per cento e al 40 per cento (cfr. articolo 9, comma 8 del decreto).
Considerando la percentuale a regime del 50%, questo meccanismo può determinare, di fatto, una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% tenendo conto della riduzione dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2017.

 

Determinazione del reddito.

La Circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate argomenta quindi sul reddito agevolabile nel caso di utilizzo diretto o indiretto.

Nel caso di utilizzo diretto, il contributo economico consiste nella quota di reddito o perdita di impresa ascrivibile al bene immateriale, incorporata nel reddito complessivo, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.

Per determinare del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili risultanti nei Conti Economici predisposti ai fini del Bilancio dell’esercizio.

Nel caso di utilizzo indiretto, ossia nel caso di utilizzo in concessione del bene immateriale di proprietà di terzi, il reddito agevolabile è determinato dai relativi canoni, diminuito dei costi, diretti e indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

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