L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, per fornire importanti chiarimenti sulle modalità applicative dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge n. 190 del 2014.
Tale normativa prevede una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (cd. ‘Patent Box).
Soggetti beneficiari.
Il Patent Box si applica quindi a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, nonché le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Paesi con cui l’Italia ha in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Sono escluse dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con riguardo a quest’ultima, si ritiene che il beneficio possa però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.Non possono, invece, accedere al regime agevolativo quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.).
Modalità di accesso al Regime.
Calcolo dell’Agevolazione.
L’agevolazione in commento consiste in una variazione in diminuzione – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP – per la cui determinazione occorre:
Determinazione del reddito.
La Circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate argomenta quindi sul reddito agevolabile nel caso di utilizzo diretto o indiretto.
Nel caso di utilizzo diretto, il contributo economico consiste nella quota di reddito o perdita di impresa ascrivibile al bene immateriale, incorporata nel reddito complessivo, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.
Per determinare del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili risultanti nei Conti Economici predisposti ai fini del Bilancio dell’esercizio.
Nel caso di utilizzo indiretto, ossia nel caso di utilizzo in concessione del bene immateriale di proprietà di terzi, il reddito agevolabile è determinato dai relativi canoni, diminuito dei costi, diretti e indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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