La Legge n. 190/2014 (cd. ‘Legge di Stabilità 2015’) ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (ivi comprese le imprese familiari), che rispettano determinati requisiti.
Il regime si sostanzia in una determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, con aliquota fissata al 15%.
Sulla materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, allo scopo di fornire indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del nuovo regime forfetario, anche alla luce delle modifiche apportate allo stesso dalla cd. Legge di Stabilità 2016, contribuendo a chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso del primo anno di applicazione del regime agevolato (anno 2015).
L’introduzione del nuovo regime ha comportato l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi in precedenza previsti per i contributi di minori dimensioni.
In particolare i seguenti:
– il regime delle nuove iniziative produttive (di cui all’ articolo 13 della Legge n. 388/2000);
– il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, meglio conosciuto come ‘regime dei nuovi minimi’ (di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
– il regime agevolato per gli “ex minimi” (di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011).
Il D.L. n. 192/2014 ha prorogato le disposizioni relative al cd. ‘regime dei nuovi minimi’ (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), per i contribuenti che, avendone i requisiti, decidessero di avvalersene, consentendone la relativa scelta fino al 31 dicembre 2015.
E’ stata comunque introdotta una ‘clausola di salvaguardia’ per i contribuenti ‘minimi’ ovvero i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, i quali possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento dei 35 anni d’età.
Regime ‘naturale’ dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016, il nuovo regime forfettario costituisce l’unico regime agevolato, che può essere utilizzato dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività.
Il nuovo regime deve essere utilizzato anche dai soggetti già in attività, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, con la sola eccezione dei contribuenti che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei cd. ‘nuovi minimi’ i quali possono continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale (completamento del quinquennio e/o compimento dei 35 anni di età).
Requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario.
Il regime forfetario non prevede una ‘scadenza’ applicativa legata ad un certo numero di anni di attività od al raggiungimento di una particolare anagrafica.
La sua applicazione è subordinata al verificarsi di alcune ‘condizioni’.
L’accesso al nuovo regime forfettario ed il mantenimento per gli anni successivi, è possibile per i contribuenti che hanno i seguenti requisiti:
REQUISITI | ANNO 2016 |
RICAVI: hanno conseguito Ricavi o percepito Compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti | da euro 25.000 a 50.000, differenziati a seconda del codice ATECO 2007 dell’attività esercitata |
LAVORO DIPENDENTE: hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (compresi gli utili da partecipazione agli associati) | ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, |
BENI STRUMENTALI: hanno sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio | non superiore ad euro 20.000:
1) beni in leasing: rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) beni in locazione, noleggio e comodato: rileva il valore normale degli stessi; 3) beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente anche per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; 4) non rilevano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti utilizzati. 6) non rilevano i costi di alcune immobilizzazioni immateriali (es. avviamento): C.M. n. 6/2015. |
i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, arte o professione erano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati | Requisito non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera i 30.000 euro |
I soggetti già in attività verificano i predetti requisiti sui dati dell’anno precedente. Per chi avvia una nuova attività la verifica è di natura presuntiva.
Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime:
Non possono avvalersi del regime forfetario:
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.
Per meglio identificare il Limite dei Ricavi e dei Compensi, che consentono l’accesso al regime agevolativo forfettario, di seguito riportiamo nella Tabella i codici ATECO dei diversi settori di attività, indicando altresì il Coefficiente di Redditività normativamente previsto per il 2016:
Settore di attività | Codici ATECO | Ricavi/Compensi limite 2016 | Coefficienti di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | 10, 11 | 45.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.9 | 50.000 | 40% |
Commercio ambulante di alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82, 47.89 | 30.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 41, 42, 43, 68 | 25.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 55, 56 | 50.000 | 40% |
Attività professionali | 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 | 30.000 | 78% |
Altre attività economiche | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 30.000 | 67% |
Tassazione nel regime forfettario.
Nel regime forfettario, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (come indicato nella Tabella che precede).
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF e dell’IRAP, pari al 15%.
Nelle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito complessivo (ossia al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari), è dovuta dall’imprenditore.
I contributi previdenziali obbligatori (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi), si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Il reddito determinato in regime forfetario rileva anche per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia: non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR).
Nei primi tre anni di attività (ossia nell’anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi), il reddito determinato forfetariamente è ridotto di un terzo, a condizione che:
Semplificazioni di natura contabile.
I contribuenti in regime forfettario:
8.1. relativamente agli acquisti intracomunitari: se il loro ammontare complessivo è superiore al limite annuo di euro 10.000, il contribuente forfetario è tenuto ad assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, procedendo altresì al versamento dell’IVA stessa (iscrivendosi al VIES e presentando il modello Intrastat);
8.2. nei casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’VA mediante il meccanismo del reverse charge.
9. relativamente alle cessioni intracomunitarie: le stesse non si considerano cessioni intracomunitarie in senso tecnico e sono assimilate alle operazioni ‘interne’, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente in regime forfetario deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione è soggetta al regime in esame, con la dicitura: “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331“. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i forfetari non sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat, ne ad iscriversi (per le cessioni intracomunitarie) alla banca dati VIES.
Altre peculiarità del regime.
Relativamente al regime contributivo, chi esercita attività d’impresa può, scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato.
Ai fini della determinazione ‘forfettaria’ del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente.
Le uniche ‘spese’ che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati per obbligo di legge.
I Ricavi ed i Compensi rilevano secondo il principio di cassa: assumono rilevanza quelli effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.
Il nuovo regime è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti.
E’ possibile optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Esemplificazione di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta.
La determinazione dell’imposta sostitutiva da versare è agevole.
L’ammontare dei Ricavi/Compensi incassati nell’anno va rapportato alla percentuale di imponibilità stabilita in base al codice ATECO 2007 di appartenenza dell’impresa.
Dal reddito imponibile determinato nel modo anzidetto, si sottraggono i contributi previdenziali versati, e su tale ultima differenza si applica l’imposta sostitutiva del 15%.
In forma schematica:
Compensi percepiti | 10.000 |
Percentuale di redditività | 78% |
Reddito Imponibile lordo | 7.800 |
Contributi previdenziali pagati | (1.800) |
Reddito imponibile netto | 6.000 |
Imposta sostitutiva % | 15% |
Imposta sostitutiva dovuta | 900 |
Facsimile fatturazione in regime forfettario (modello in formato .xls – excel).
Di seguito si propone un modello di fatturazione in formato excel (del quale può essere liberamente effettuato il download) da utilizzare da parte di un contribuente (professionista) in regime forfettario:
Fattura Regime Forfetario: Fac-simile (professionista)
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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