L’articolo 1, comma 998 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (cosiddetta ‘Legge di Bilancio 2018), riapre nuovamente i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva che si rende dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 30 giugno 2018.
Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Sono pertanto interessati alla disposizione agevolativa:
i) le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
ii) le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
iii) gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
iv) i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
La Circolare Agenzia Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
La rivalutazione delle quote di partecipazione delle società, risulta nel tempo regolamentata dalle normative che si indicano nella Tabella che segue (un apposita colonna indica anche il diverso ‘costo’ della rivalutazione nel tempo):
DATA DI RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI | NORMA | DATA PERIZIA | COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE | DATA VERSAMENTO IMPOSTA |
1° gennaio 2002 | Artt. 5 e 7 della L. n. 448 del 28.12.2001 | 30 settembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2002 |
1° gennaio 2002 | Art. 4, co. 3, del D.L. 24.09.2002, n. 209, convertito dalla L. n. 265/2002 | 16 dicembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 maggio 2003 |
1° gennaio 2003 | Art. 2, comma 2, del D.L. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge n. 27/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 marzo 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 6 bis del D.L. n. 355/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 1, co. 376 Legge n. 311 del 2004 | 30 giugno 2005 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2005 |
1° gennaio 2005 | D.L. 203 del 2005 art 11 quaterdecies | 30 giugno 2006 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2006 |
1° gennaio 2008 | Art. 1, co. 91, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 | 30 giugno 2008 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2008 |
1° gennaio 2010 | Art. 2, co. 229, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 | 2 novembre 2010 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 2 novembre 2010 |
1° luglio 2011 | Art. 7, co. 2, lett da dd) a gg), D.L. n. 70 del 12 maggio 2011 | 30 giugno 2012 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2012 |
1° gennaio 2013 | Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012 | 30 giugno 2013 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2013 |
1° gennaio 2014 | Art. 1, commi 156-157, Legge n. 147/2013 | 30 giugno 2014 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2014 |
1° gennaio 2015 | Art. 1, commi 626-627, Legge n. 190/2014 | 30 giugno 2015 | 8% qualificate, 4% non qualificate | 30 giugno 2015 |
1° gennaio 2016 | Art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015 | 30 giugno 2016 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2016 |
1° gennaio 2017 | Art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016 | 30 giugno 2017 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2017 |
1° gennaio 2018 | Art. 1, commi 997-998, Legge n. 205/2017 | 30 giugno 2018 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2018 |
In particolare la predetta normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2018, a condizione che che entro il 30 giugno 2018 venga redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’8% (sia in relazione alle partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate).
La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.
In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.
Infatti, la normativa consente di corrispondere un’imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario a volte alquanto ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria. A tale ultimo riguardo si sottolinea che, fino al 31 dicembre 2017, la tassazione ordinaria in capo alle persone fisiche titolari di quote societarie vedeva la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate. Le partecipazioni qualificate venivano tassate con le aliquote Irpef ordinarie su una parte dell’imponibile (nel 2017 con aliquota Irpef variabile dal 23% al 43% sul 58,14% dell’imponibile); le partecipazioni non qualificate invece con ritenuta secca al 26% sul 100% dell’imponibile.
Dal 2018, invece, è stata disposta l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche. Di conseguenza, i dividendi e le plusvalenze realizzate verranno tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile. Le nuove disposizioni introdotte dai commi da 999 a 1.002 dell’articolo 1, della Legge n. 205 del 2017, si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Con la ‘riforma’ sopra richiamata disposta dalla cd. ‘Legge di Bilancio 2018’, l’operazione di rivalutazione delle quote di partecipazione perde una parte della convenienza che rivestiva in vigenza della precedente normativa.
Esemplificando: una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l., avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000. In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza rientra fino al 31 dicembre 2018 tra i cd. ‘Redditi Diversi’ da indicare in sede di dichiarazione dei redditi (Unico PF) assoggettandola a tassazione ordinaria (con aliquote progressive Irpef variabili per scaglioni dal 23% al 43%). La rivalutazione della quota attuata prima del 30 giugno 2018, ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 40.000, ossia euro 500.000 x 8%), consente un cospicuo ed evidente risparmio di imposta.
A partire dal 1° gennaio 2019 per effetto della nuova normativa, le plusvalenze verranno assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%. Pertanto nell’esempio si renderà dovuta un’imposta sostitutiva di euro 124.800, che sebbene più onerosa dell’imposta dovuta in sede di rivalutazione, riduce sensibilmente il risparmio di imposta in precedenza conseguibile.
L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, sia nel caso si sia in presenza di una partecipazione qualificata, che di una partecipazione non qualificata.
Le partecipazioni sono considerate qualificate allorché rappresentino oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società.
Per partecipazioni non qualificate si intendono pertanto quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2018 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 30 giugno 2019 e la terza rata il 30 giugno 2020.
Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.
Il modello F24 andrà compilato nella sezione Erario, utilizzando le modalità esemplificate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’anno di riferimento da indicare è il “2018“.
L’articolo 5 della Legge n. 448/2001, ‘istitutiva’ della normativa in parola, al comma 1, dispone che: “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 (leggasi ora 1° gennaio 2017), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,….. a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi…”.
l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.
“(…) In analogia con quanto precisato nella citata circolare n. 165/E del 1998 relativamente all’affrancamento previsto dal regime transitorio di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, il contribuente puà procedere alla rideterminazione del valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta. Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito rideterminarne il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l’imposta sostitutiva e’ comunque dovuta nella misura del 4 per cento (oggi 8 per cento), in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 5 commisura l’imposta non gia’ all’entita’ della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all’entita’ dell’intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1 gennaio 2002.“
In altri termini la Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/2002 ha precisato che esiste la possibilità di rivalutare solo una parte della quota posseduta: in tale ipotesi l’imposta sostitutiva dovuta è parametrata in ogni caso alla partecipazione complessiva detenuta. Se ad esempio la sua partecipazione è pari al 40% delle quote di una S.r.l. (e quindi è in possesso di una partecipazione “qualificata”), laddove decidesse di rivalutare solo una parte della partecipazione che si attesti al di sotto delle soglie di qualificazione (es. il 18% delle quote), dovrà comunque applicare l’imposta sostitutiva dell’8%.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa aggiornata il 24 febbraio 2018)
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