L’articolo 1, commi 887 e 888 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cosiddetta ‘Legge di Stabilità 2016), riapre nuovamente i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2016.
La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva che si rende dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016.
Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa (nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Sono pertanto interessati alla disposizione agevolativa:
i) le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa;
ii) le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;
iii) gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio degli stessi dell’attività di impresa;
iv) i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
La Circolare Agenzia Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.
La rivalutazione delle quote di partecipazione delle società, risulta nel tempo regolamentata dalle normative che si indicano nella Tabella che segue (un apposita colonna indica anche il diverso ‘costo’ della rivalutazione nel tempo):
DATA DI RIFERIMENTO POSSESSO PARTECIPAZIONI | NORMA | DATA PERIZIA | COSTO RIVALUTAZIONE QUOTE | DATA VERSAMENTO IMPOSTA |
1° gennaio 2002 | Artt. 5 e 7 della L. n. 448 del 28.12.2001 | 30 settembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2002 |
1° gennaio 2002 | Art. 4, co. 3, del D.L. 24.09.2002, n. 209, convertito dalla L. n. 265/2002 | 16 dicembre 2002 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 maggio 2003 |
1° gennaio 2003 | Art. 2, comma 2, del D.L. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge n. 27/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 16 marzo 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 6 bis del D.L. n. 355/2003 | 16 marzo 2004 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 settembre 2004 |
1° luglio 2003 | Art. 1, co. 376 Legge n. 311 del 2004 | 30 giugno 2005 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2005 |
1° gennaio 2005 | D.L. 203 del 2005 art 11 quaterdecies | 30 giugno 2006 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2006 |
1° gennaio 2008 | Art. 1, co. 91, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 | 30 giugno 2008 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2008 |
1° gennaio 2010 | Art. 2, co. 229, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 | 2 novembre 2010 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 2 novembre 2010 |
1° luglio 2011 | Art. 7, co. 2, lett da dd) a gg), D.L. n. 70 del 12 maggio 2011 | 30 giugno 2012 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2012 |
1° gennaio 2013 | Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012 | 30 giugno 2013 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2013 |
1° gennaio 2014 | Art. 1, commi 156-157, Legge n. 147/2013 | 30 giugno 2014 | 4% qualificate, 2% non qualificate | 30 giugno 2014 |
1° gennaio 2015 | Art. 1, commi 626-627, Legge n. 190/2014 | 30 giugno 2015 | 8% qualificate, 4% non qualificate | 30 giugno 2015 |
1° gennaio 2016 | Art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015 | 30 giugno 2016 | 8% sia qualificate che non qualificate | 30 giugno 2016 |
In particolare la predetta normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2016, a condizione che che entro il 30 giugno 2016 venga redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’8% (sia in relazione alle partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate).
La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.
In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.
Infatti, la normativa consente di corrispondere un’imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario a volte alquanto ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria.
Esemplificando: una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l., avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 300.000. In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 280.000 (300.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza rientra tra i cd. Redditi Diversi da indicare in sede di dichiarazione dei redditi (Unico PF) assoggettandola a tassazione ordinaria (con aliquota IRPEF variabile tra il 23% ed il 43%). La rivalutazione della quota attuata prima del 30 giugno 2016, ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 24.000, ossia euro 300.000 x 8%), consente un cospicuo ed evidente risparmio di imposta.
L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, sia nel caso si sia in presenza di una partecipazione qualificata, che di una partecipazione non qualificata.
Le partecipazioni sono considerate qualificate allorché rappresentino oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società.
Per partecipazioni non qualificate si intendono pertanto quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2016 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 30 giugno 2017 e la terza rata il 30 giugno 2018.
Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.
L’articolo 5 della Legge n. 448/2001, ‘istitutiva’ della normativa in parola, al comma 1, dispone che: “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 (leggasi ora 1° gennaio 2016), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,….. a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi…”.
l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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