..:: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI: ENTRO IL 31 GENNAIO 2018
Entro il 31 gennaio 2018 i soggetti interessati debbono procedere alla stampa dei registri contabili relativi al periodo d’imposta 2016, oltreché alla conservazione elettronica sostitutiva dei documenti registrati su supporti informatici (cfr. D.M. 17 giugno 2014).
Per il periodo d’imposta 2016, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi è scaduto il 31 ottobre 2017 (come previsto dal D.P.C.M. 26 luglio 2017), con ‘automatico’ e conseguente differimento “entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”, del termine di stampa e conservazione sostitutiva dei registri contabili.
In relazione alla tenuta con sistemi meccanografici di “qualsiasi registro” (libro giornale, libro inventari, etc.), l’articolo 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994 dispone:
“la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
In altri termini, i registri contabili del periodo d’imposta 2016, tenuti con sistemi meccanografici, per essere considerati regolarmente tenuti, devono essere stampati su supporti cartacei il 31 gennaio 2018.
In caso di ispezione precedente a tale scadenza, i registri vanno invece stampati contestualmente alla richiesta degli organi verificatori, fatta in sede di accesso.
La Circolare Ministeriale n. 207/E/2000 al riguardo ha poi precisato:
“i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, sino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi”.
Nello stesso senso anche la recente Risoluzione Ministeriale n. 46/E/2017 che così argomenta:
“il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati”.
Ciò vale anche per le imprese che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
La medesima Risoluzione Ministeriale si pronuncia infatti al riguardo delle imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare che “i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile”.
Il Libro Giornale, il Libro degli Inventari, il Registro dei beni ammortizzabili, i Registri previsti ai fini delle normativa IVA (Registro IVA degli Acquisti, Registro IVA delle Vendite e dei Corrispettivi, etc.) e, più in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenute, alternativamente:
- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
Il Registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato (cfr. articolo 16 del D.P.R. n. 600/1973) entro il termine di presentazione della dichiarazione: pertanto relativamente al periodo d’imposta 2016, il Registro dei beni ammortizzabili deve risultare aggiornato entro il 31 ottobre 2017.
Con riguardo al Libro Giornale ed al Libro degli Inventari, l’articolo 2215 codice civile dispone:
“Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.”
La numerazione dei libri/registri deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce: ad esempio per il 2016 la numerazione progressiva sarà: 2016/1, 2016/2, 2016/3, etc.
Ciascuna pagina dei registri meccanografici a fogli mobili, deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri (Risoluzione Ministeriale n. 85/E/2002).
A norma di quanto previsto dall’articolo 2217 codice civile, il Libro degli Inventari deve redigersi “all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno”.
Inoltre, l’articolo 15 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che il Libro degli Inventari deve essere redatto: “entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette”: quindi, per il periodo d’imposta 2016, entro il 31 gennaio 2018.
Nelle Tabelle seguenti si riepilogano le modalità da seguire per la numerazione e per l’assolvimento dell’imposta di bollo da apporre, sui libri/registri contabili tenuti:
Modalità di numerazione |
Libro/Registro |
Tipo di numerazione |
Esempio
Registrazioni periodo
01/01/2016 –31/12/2016 |
Libro Giornale e
Libro degli Inventari |
progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità |
2016/1, 2016/2, 2016/3 etc. |
Altri Registri Fiscali
(Registro IVA Acquisti, Registro IVA Vendite, Registro dei Corrispettivi, Registro dei Beni Ammortizzabili, etc.) |
progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità |
2016/1, 2016/2, 2016/3 etc. |
Imposta di Bollo sui Libri/Registri ‘cartacei’ |
Libro/Registro |
Imposta di Bollo |
Società di capitali |
Altri soggetti |
Libro Giornale e
Libro degli Inventari |
sì |
16,00 euro
ogni 100 pagine o frazione |
32,00 euro
ogni 100 pagine o frazione |
Altri Registri Fiscali |
no |
non dovuta |
Archiviazione Sostitutiva dei registri contabili
Nella conservazione digitale è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale. Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2016, entro il 31 gennaio 2018).
Imposta di bollo sui libri/registri ‘informatici’ |
Libro/Registro |
Imposta di Bollo |
Società di capitali |
Altri soggetti |
Libro Giornale e
Libro degli Inventari |
sì |
16,00 euro
ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse |
32,00 euro
ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse |
Altri Registri Fiscali |
no |
non dovuta |
L’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è effettuata in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.
L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La Risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 ha chiarito che – a prescindere dalle righe di dettaglio – per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile.
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(pubblicato in data 14 gennaio 2018)