La nuova normativa dei cd. ‘super-ammortamenti’ dei beni strumentali (di cui alla cd. ‘Legge di Stabilità 2016’; comma 91 della Legge n. 208/2015) ha una valenza temporale limitata agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Sono esclusi i beni soggetti a coefficienti tabellari di ammortamento inferiori al 6,5% (in base al D.M. 31 dicembre 1988 che stabilisce le aliquote di ammortamento ministeriali), i fabbricati, le costruzioni e gli altri beni elencati dalla legge quali condutture, condotte, aerei, materiale rotabile.
L’agevolazione fiscale consiste in una maggiore deduzione delle quote di ammortamento degli investimenti in beni strumentali nuovi.
La predetta agevolazione vale ai fini IRES 27,5% (e dell’IRPEF per le persone fisiche e società di persone) ma non ai fini dell’IRAP.
Consiste nella possibilità di calcolare l’ammortamento fiscale sul costo di acquisizione maggiorato del 40% e si ‘risolve’ in una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi ai fini del calcolo dell’IRES (IRPEF) dovuta.
Per poter usufruire dell’agevolazione il bene strumentale relativo deve essere entrato in funzione.
Nel bilancio il bene continua ad essere ammortizzato secondo le ordinarie aliquote di ammortamento, mentre ai fini fiscali viene accordata una variazione in diminuzione per il maggiore ammortamento deducibile.
La maggiorazione del 40% è calcolata sull’ammortamento fiscale in quanto (indipendentemente dalle possibili diverse valutazioni di bilancio) il beneficio fiscale è ‘definitivo’ e quindi non vi sono i presupposti per contabilizzare eventuali imposte differite.
Inoltre, l’incremento del costo di acquisto è solo ‘virtuale’ ai fini del calcolo dei maggiori ammortamenti annui ai fini fiscali. Tale agevolazione non influisce in alcun modo nella determinazione delle plusvalenze/minusvalenze al momento della cessione dei beni.
Il ‘super-ammortamento’ è cumulabile con l’agevolazione della cd. ‘Sabatini bis’.
Il beneficio spetta anche per gli investimenti in beni strumentali nuovi fatti (alle medesime condizioni sopra riepilogate) attraverso un contratto di locazione finanziaria (leasing). La maggiorazione del 40% interesserà nel leasing finanziario la sola componente relativa al capitale, mentre non potrà essere agevolata quella finanziaria (gli interessi inglobati nei canoni periodici di leasing pagati).
Diverso il caso del cd. leasing ‘operativo’ (che non comporta a differenza del leasing finanziario il trasferimento in capo al locatario dei rischi e benefici inerenti ai beni oggetto del contratto e che generalmente non prevede l’opzione finale di riscatto). Il leasing cd. ‘operativo’ viene equiparato dall’Amministrazione Finanziaria ai noleggi (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 175/E/2003) e per tale ragione non può ovviamente beneficiare della normativa relativa agli ammortamenti maggiorati del 40%.
(a cura di Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
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