La Legge n. 232/2016 del 21 dicembre 2016 (cd. ‘Legge di Bilancio 2017’) ha introdotto la proroga della disciplina del cd. ‘super-ammortamento’, nonché una nuova misura denominata ‘iper-ammortamento’ che prevede la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni del 150% e dei connessi beni strumentali immateriali del 40%, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Possono sfruttare il predetto bonus fiscale sia le imprese sia i professionisti e lavoratori autonomi.
PROROGA DEL CD. ‘SUPER-AMMORTAMENTO’ DEL 40%
La proroga della normativa dei cd. ‘super-ammortamenti’ dei beni strumentali nuovi, ha una valenza temporale limitata agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione sul costo di acquisizione non si applica agli investimenti in:
Gruppo V – Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali | Condutture |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 4/b – Stabilimenti termali, idrotermali | Condutture |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento |
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 4 e 5 – Ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) |
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 1, 2 e 3 – Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) |
L’agevolazione fiscale consiste in una maggiore deduzione del 40% delle quote di ammortamento degli investimenti in beni strumentali nuovi.
La predetta agevolazione vale ai fini IRES 24% (e dell’IRPEF per le persone fisiche e società di persone) ma NON ai fini dell’IRAP.
Consiste nella possibilità di calcolare l’ammortamento fiscale sul costo di acquisizione maggiorato del 40% e si ‘risolve’ in una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi ai fini del calcolo dell’IRES (IRPEF) dovuta.
Per poter usufruire dell’agevolazione il bene strumentale relativo deve essere entrato in funzione.
Nel bilancio il bene continua ad essere ammortizzato secondo le ordinarie aliquote di ammortamento, mentre ai fini fiscali viene accordata una variazione in diminuzione per il maggiore ammortamento deducibile.
La maggiorazione del 40% è calcolata sull’ammortamento fiscale in quanto (indipendentemente dalle possibili diverse valutazioni di bilancio) il beneficio fiscale è ‘definitivo’ e quindi non vi sono i presupposti per contabilizzare eventuali imposte differite.
Inoltre, l’incremento del costo di acquisto è solo ‘virtuale’ ai fini del calcolo dei maggiori ammortamenti annui ai fini fiscali.
Tale agevolazione non influisce in alcun modo nella determinazione delle plusvalenze/minusvalenze al momento della cessione dei beni.
L’investimento deve essere realizzato nel predetto periodo agevolato, ma l’agevolazione prosegue fino al completamento del processo di ammortamento ovvero del contratto di locazione finanziaria
Il beneficio spetta anche per gli investimenti in beni strumentali nuovi fatti con un contratto di leasing (locazione finanziaria), alle medesime condizioni sopra riepilogate.
La maggiorazione del 40% interesserà nel leasing finanziario la sola componente relativa al capitale, mentre non potrà essere agevolata quella finanziaria (gli interessi inglobati nei canoni periodici di leasing pagati).
Diverso il caso del cd. leasing ‘operativo’ (che non comporta a differenza del leasing finanziario il trasferimento in capo al locatario dei rischi e benefici inerenti ai beni oggetto del contratto e che generalmente non prevede l’opzione finale di riscatto). Il leasing cd. ‘operativo’ viene equiparato dall’Amministrazione Finanziaria ai noleggi (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 175/E/2003) e per tale ragione non può ovviamente beneficiare della normativa relativa agli ammortamenti maggiorati del 40%.
IL NUOVO ‘IPER-AMMORTAMENTO’ DEL 150%
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (Iper-Ammortamento), in aggiunta a quello ordinario.
Viene inoltre agevolata, attraverso un Super-Ammortamento del 40%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’acquisizione di beni immateriali (software) per la gestione integrata dei macchinari e impianti agevolati indicati nel punto che precede (per i quali trova applicazione l’Iper Ammortamento). Qualunque altro software è escluso.
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che, nel periodo citato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%.
Per la fruizione dei benefici dell’iper ammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all’allegato A o all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle maggiorazioni previste.
Per l’individuazione dei beni interessati all’Iper-Ammortamento si rimanda a:
(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa pubblicata il 14 gennaio 2017)
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